Rimborso delle addizionali delle accise ed finalità specifiche: i giudici UE continuano ad approfondire il tema
La Corte di giustizia UE Sez I causa C‑645/23 del 19 giugno 2025 approfondisce alcuni aspetti dell’imposta addizionale dell’accisa, delle “altre imposte indirette” e del requisito della finalità specifica.
I giudici hanno, infatti, affermato che:
- a condizione che vi sia una finalità specifica, è compatibile con il quadro normativo UE delle accise un’imposta addizionale la quale costituisca “solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto [il medesimo] prodotto” il cui gettito, però è destinato ad enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa. Quindi, la tassazione indiretta di un medesimo prodotto genera un gettito di cassa multiplo: da un lato quello relativo all’accisa che è statale e dall’altro quello che interessa l’imposta addizionale che è locale.
- In merito alla finalità specifica “ l’esistenza di una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell’imposta di cui si tratta al finanziamento di spese generali incombenti all’ente pubblico in un dato settore. Se così fosse, infatti, detta asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 40)”.
- Nel caso in cui manchi la finalità specifica e pertanto si verifichi l’incompatibilità con il diritto unionale, l’autorità giudiziaria nazionale deve riconoscere il diritto al rimborso
- Il diritto dell’Unione prevede, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell’imposta indebitamente pagata, che il consumatore finale sia messo in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato. In merito a tale principio, la Corte ha affermato che: “ A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi, C‑316/22, EU:C:2024:301, punto 33 e giurisprudenza citata). In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi, C‑316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza citata)”.
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