compliance e AEO

Reimportazione in franchigia: si anche in caso di violazioni formali

L’inosservanza, in buona fede, di obblighi formali come la presentazione in dogana delle merci e la dichiarazione non impedisce il godimento del beneficio dell’esenzione dell’iva per i beni reimportati nel territorio UE nello stato in cui sono stati preventivamente esportati.

Il legislatore dell’Unione ha allineato le condizioni di applicazione per l’esenzione dall’IVA alle condizioni, tanto sostanziali quanto formali, alle quali il codice doganale subordina il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione applicabile alle merci in reintroduzione.

Al riguardo, sono molto interessanti le considerazioni riportati dalla Corte di giustizia dell’UE, Sez VI, C‑125/24 del 12 giugno 2025: “A tal riguardo, è vero che, a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, un’obbligazione doganale può sorgere dall’inosservanza di «uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio».

32Tuttavia, l’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale estende l’esenzione prevista all’articolo 203 di tale codice ai casi in cui un’obbligazione doganale sia sorta a norma, in particolare, di detto articolo 79, purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

33      Ebbene, tale articolo 86, paragrafo 6, sarebbe in gran parte privato di effetto utile se dovesse essere interpretato nel senso di non applicarsi in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per il motivo che non sono soddisfatte le condizioni formali richieste per beneficiare di una franchigia doganale. Infatti, è giocoforza constatare che, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni, l’applicazione dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), di detto codice e, pertanto, quella dell’articolo 86, paragrafo 6, del medesimo codice presuppongono proprio l’inosservanza di tali condizioni.

34      Ne consegue che, salvo che essa costituisca un tentativo di frode, la circostanza che merci in reintroduzione non siano state oggetto della presentazione in dogana richiesta all’articolo 139, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale né della dichiarazione di immissione in libera pratica prevista all’articolo 203 di tale codice non preclude, in virtù dell’articolo 86, paragrafo 6, di detto codice, che tali merci beneficino, per la loro reintroduzione nel territorio dell’Unione, della franchigia doganale prevista da tale articolo 203.

35      Questa lettura è corroborata dal considerando 38 del codice doganale, secondo il quale «[è] opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore».

Si riportano ora alcune pillole di dogana:

Cos’è la franchigia doganale per merci in reintroduzione? L’articolo 203 del regolamento 2013/952 stabilisce al primo comma che: “Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell’Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata” e ancora  nei commi 5 e 6 “L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate” e “L’esenzione dai dazi all’importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione sono soddisfatte”.

Quindi, per godere di questa esenzione, l’operatore economico deve:

  1. Reintrodurre le medesime merci entro 3 anni dall’esportazione;
  2. Le merci devono trovarsi nel medesimo stato in cui sono state esportate;
  3. Bisogna provare la non alterazione di tali merci

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