Decreto legislativo n.43 del 2025. Analisi dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti

Il decreto legislativo 28 marzo 2025 , n. 43 ha apportato modifiche anche alla disciplina dell’imposta di consumo sull’olio lubrificante modificando l’articolo 62 TUA (Testo unico accise) sull’ “imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti”.
In particolare, salvo le ipotesi in cui gli olii lubrificanti sono destinati all’impiego in combustione o carburazione regolati dall’articolo 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) TUA (testo unico delle accise. Decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n. 504) sono sottoposti ad imposta di consumo: “a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora:
1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).
Gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
Sono assoggettati a tassazione le miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
Sono sottoposte ad imposte di consumo gli oli lubrificanti e i bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I del TUA (testo unico accise), contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.
Bisogna ricordare che
- sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3 del testo unico delle accise;
- sono esenti: ) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
Per quanto riguarda i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 (principio di tassazione per equivalenza); le medesime disposizioni non si applicano:
- agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione
- ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.
Per quanto riguarda, la contabilità, la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applica la disciplina fornita dal testo unico delle accise