No circostanze eccezionali per ammissione temporanea per un periodo massimo di 24 mesi
Il regime doganale dell’ammissione temporanea può essere prorogato senza la presenza di circostanze eccezionali a condizione che non si superi il periodo di 24 mesi.
Infatti, la Corte di giustizia dell’UE con la sentenza emessa il 12 dicembre 2024 dalla sua ottava sezione nella causa C‑781/23 ha dichiarato che l’articolo 251 del codice doganale intitolato «Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea», e che dispone “ «1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 2. Salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci a un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea. 3. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. 4. Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile” deve essere interpretato nel senso che: non sono necessarie circostanze eccezionali per la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell’ammissione temporanea a condizione che il periodo totale in cui tale merce rimane in detto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi.
Vale la pena sottolineare che tale interpretazione deve essere adottata allo scopo di assicurare un’adeguata compliance dei processi aziendali alla normativa doganale, della responsabilità amministrativa della persona giuridica e dell’AEO.