CER: no tassazione per corrispettivi distribuiti tra gli associati
Un altro passo avanti per chiarire il quadro giuridico e fiscale delle CER. La risoluzione n.37 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 22 luglio 2024 ha riconosciuto che i corrispettivi ricevuti dai singoli associati dalla CER non rappresentano profitti finanziari.
Il punto di partenza della ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato dalla considerazione per la quale la CER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compresi quelli che consistono nel ricevere e distribuire somme di danaro: l’incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi.
Inoltre, come indicato dalla risoluzione n. 18/E del 2021 e dalla risposta n. 37 del 2022, per la CER il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti non assume rilevanza reddituale; lo sarebbe solo in capo ai singoli membri con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.
A tale situazione, l’autorità fiscale ha, però, aggiunto che:
- le CER hanno come “…obiettivo principale…quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari...”.
- l’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS-Codice del Terzo Settore) ha espressamente previsto tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere, se effettuate in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l’esercizio, anche quelle aventi ad oggetto «gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.». Il successivo articolo 8 stabilisce che per gli enti del Terzo settore «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo» (comma 2) e che sono vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, «salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5» (comma 3, lett. d). Pertanto, anche alla luce delle disposizioni contenute nel CTS, la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nel citato articolo 8.
Partendo da questo assunto che costituisce la ratio legis delle CER, l’Agenzia fiscale ha riconosciuto che “…Ciò sembra escludere che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi «profitti finanziari»…”