Le regole operative del GSE: un’analisi del contributo in conto capitale previsto dal PNRR
Le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” del GSE in merito al contributo in conto capitale (PNRR) prevedono le seguenti caratteristiche dell’impianto: “…i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento; ii. avere potenza non superiore a 1 MW; iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto; iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto; v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta); vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte; vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario; viii. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026; ix. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C; x. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B …”.
Il soggetto beneficiario del contributo in conto capitale (PNRR) deve essere “…essere il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo….”.
La richiesta di contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE.
Il procedimento amministrativo di concessione del contributo in conto capitale inizia con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si sviluppa in: a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta; b) l’invio di una comunicazione al soggetto Beneficiario recante le risultanze dell’istruttoria.
L’appendice C sopra citata prevede il quale disciplina il “principio DNSH” e “tagging climatico”. Si riporta sotto il contenuto della suddetta appendice: “…Principio DNSH e tagging climatico Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852). Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia: 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici – un’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG); 2) all’adattamento ai cambiamenti climatici – un’attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine – un’attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 4) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti – un’attività economica non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 5) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento – un’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi – un’attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione. La “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, si compone sinteticamente di: i. una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi; ii. schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH. iii. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica; iv. appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio; v. check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica. Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al Decreto sono le seguenti: • n. 5 – interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici; • n. 12 – produzione di elettricità da pannelli solari; • n. 13 – produzione di elettricità da energia eolica; 151 • n. 14 – produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas. • n. 32 – produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell’energia oceanica; • n. 33 – produzione di energia a partire dall’energia idroelettrica. La verifica del rispetto dei requisiti DNSH sarà effettuata sia nella fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale PNRR o di verifica preliminare per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso (fase ex ante) sia nella fase successiva alla realizzazione degli impianti, nell’ambito della richiesta di saldo del contributo conto capitale/accesso alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (fase ex post). Tali requisiti dovranno comunque essere rispettati per tutta la vita utile degli impianti. In fase di inserimento delle suddette richieste il Soggetto referente/beneficiario dovrà pertanto compilare e allegare le suddette check-list di autocontrollo rese disponibili sul sito GSE conservando la documentazione tecnica necessaria alla verifica di quanto dichiarato. Per la corretta compilazione delle check list si rimanda alle schede tecniche pertinenti disponibili nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”. Oltre al principio generale del rispetto del DNSH, è previsto che almeno il 37% delle risorse complessive del PNRR siano destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (che rappresenta uno dei sei aspetti ambientali già tutelati con il DNSH); in particolare l’Allegato VI del Reg. n. 2021/241 UE indica i campi di intervento con il coefficiente (TAG climatico) per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici che risulta pari al 100% per i campi di intervento legati alla produzione di energia rinnovabile (codici da 028 a 032). Tale requisito risulta pertanto automaticamente soddisfatto considerate le tipologie di impianti ammesse agli incentivi (esclusivamente impianti a fonti rinnovabili)….”