energie rinnovabili

CER, deliberazione ARERA e modifiche al TIAD

Dopo il decreto n.414 del 7 dicembre 2023 del MASE pubblicato il 23 gennaio 2024 in materia di CER (Comunità energetiche rinnovabili),  l’ARERA ha emanato la deliberazione del 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL recante modifiche al testo integrato autoconsumo diffuso e verifica delle regole tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal gestore dei servizi energetici S.p.A.

L’ARERA tra i considerando della suddetta deliberazione annovera alcuni passaggi della direttiva 2018/2001 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili definisce, secondo la quale:

− l’autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;

− gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al precedente alinea che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;

comunità di energia rinnovabile (CER) come un soggetto giuridico:

“…a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente  controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli  impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

  1. b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese (di seguito: PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  2. c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;…”

In particolare, l’ARERA ha deliberato le seguenti modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD):

  • all’articolo 1, comma 1.1, dopo le parole “di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 210/21,” sono inserite le seguenti parole: “di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023,”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, lettera i), dopo le parole “Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e” sono inserite le seguenti parole: “le unità”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, la lettera q) è sostituita con la seguente lettera: “
  1. q) energia elettrica oggetto di incentivazione è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, lettere r),s) e t), all’articolo 5, comma 5.2 e all’articolo 6, comma 6.2, le parole “impianto di produzione” sono sostituite con le seguenti parole: “impianto di produzione/unità di produzione”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, lettere r), s), t) e ii) e all’articolo 4, comma 4.6, le parole “impianti di produzione” sono sostituite con le seguenti parole: “impianti di produzione/unità di produzione”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, lettera x), le parole “ai sensi dell’articolo 16 del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel” sono sostituite con le seguenti parole: “ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, la lettera ee) è sostituita con la seguente lettera: “ee) potenza nominale di un impianto di produzione ai fini del presente provvedimento è la potenza nominale di un impianto di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 7 dicembre 2023;”;
  • all’articolo 1, comma 1.1, la lettera jj) è sostituita con le seguenti lettere: “
  1. jj) servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 e dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023;
  2. kk) decreto ministeriale 7 dicembre 2023 è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
  3. ll) Testo Integrato Misura Elettrica o TIME è l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
  4. mm) Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/eel;
  5. nn) Testo Integrato Trasporto o TIT è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel.”;
  • all’articolo 4, comma 4.2 e comma 4.4, lettera a), all’articolo 7, comma 7.3, all’articolo 11, comma 11.1 e all’articolo 14, comma 14.2, lettera c), le parole “Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità” sono sostituite con le seguenti parole: “Direzione Mercati Energia dell’Autorità”;
  • all’articolo 4, il comma 4.3 è sostituito con il seguente comma: “

4.3 L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini dell’eventuale determinazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ove spettanti.”;

  • all’articolo 4, comma 4.4, lettera a), le parole “con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente” sono sostituite con le seguenti parole: “con effetti a decorrere da una data individuata dal GSE nelle Regole Tecniche di cui all’articolo 11”;
  • all’articolo 4, comma 4.5, le parole “Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21” sono sostituite con le seguenti parole: “decreto ministeriale 7 dicembre 2023”;
  • all’articolo 4, comma 4.6, le parole ed è stata presentata l’istanza” sono cancellate;
  • dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo: “

Articolo 4bis Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso nel caso di sezioni di impianti di produzione

4bis.1 Nel caso in cui si richieda l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e all’incentivazione di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 per sezioni di impianti di produzione, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dal medesimo decreto ministeriale, a ciascuna delle predette sezioni nel sistema GAUDÌ deve essere associata una corrispondente unità di produzione.”;

  • all’articolo 6, comma 6.1, le parole “calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile” sono sostituite con le seguenti parole: “calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile, qualora necessario”;
  • all’articolo 7, comma 7.1, le lettere b) e c) sono sostituite con le seguenti: “
  1. b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti all’energia elettrica incentivata per impianto di produzione/unità di produzione;
  2. c) i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020.”;
  • all’articolo 8, comma 8.1, dopo le parole “dando evidenza anche della data di decorrenza del predetto contratto” sono inserite le seguenti parole: “e di tutte le unità di produzione relative ai medesimi punti di connessione”;
  • all’articolo 8, commi 8.4 e 8.5, le parole “dall’articolo 24 del TIME” sono sostituite con le seguenti parole: “dall’articolo 25 del TIME”;
  • all’articolo 9, comma 9.1, le parole “di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera f), del TIPPI”;
  • all’articolo 9, comma 9.2, le parole “di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TIPPI”;
  • all’articolo 11, comma 11.2, la lettera d) è soppressa;
  • all’articolo 13, comma 13.8, le parole “di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all’articolo 10, comma 10.1, lettera f), del TIPPI”;
  • al punto 3. della deliberazione 727/2022/R/eel le parole “a decorrere dalla data di cui al punto 2.,” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dalla data di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023,”;

Infine, l’ARERA delibera che “…il documento “DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, trasmesso dal GSE con  la lettera del 29 gennaio 2024, è verificato positivamente, ferma restando la necessità, da parte del medesimo GSE, di completare rapidamente le parti previste dall’articolo 11 del TIAD e al momento mancanti…”.