Oneri generali di sistema sono tributi indiretti sull’energia elettrica e gas?
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (ordinanza n28992 del 5 ottobre 2022) hanno investito il Massimario di tale organo giudicante del compito di individuare la corretta qualificazione degli oneri generali di sistema. In pratica, il Massimario della Cassazione dovrà esprimersi indicando se tali “spese” sono tasse o costi amministrativi.
Gli oneri di sistema per l’energia elettrica ed il gas sono previsti dall’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e dall’art. 39, comma 3, d.l. n. 83 del 2012).
Il dubbio del loro inquadramento nell’ambito della fiscalità energetica piuttosto che in quello degli oneri amministrativi legati al trasporto di energia elettrica (non da idrogeno verde) o gas nasce da un contesto legislativo particolarmente complesso e interessato da forti cambiamenti.
A prescindere dal nomen juris adoperato per definire la prestazione patrimoniale in esame, si ricordano i seguenti punti da considerare per i prossimi passi:
- La Corte di Giustizia, con la sentenza del 18/1/2017, pronunciata nella Causa C-189/15 in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso nel senso che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico possono costituire imposte indirette, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96”, riservando al giudice del rinvio di procedere alla concreta “verifica (…) degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui le medesime sono basate”;
- L’art. 33 ter, d.l. n. 77 del 2021 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, affronta la problematica della riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendone la riforma