CETA, tutela dei diritti di proprietà intellettuale in dogana e scambi tra UE e Canada
L’UE e il Canada, secondo il CETA, devono prevedere misure amministrative per impedire a una
persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un’impressione erronea quanto alla loro origine.
L’accordo di libero scambio in esame definisce:
- merci contraffatte per quanto concerne l’indicazione geografica, le merci contemplate all’articolo 20.17 rientranti in una delle classi di prodotto di cui all’allegato 20-C, compreso il loro imballaggio, recanti senza autorizzazione un’indicazione geografica identica all’indicazione geografica validamente registrata o altrimenti protetta per dette merci e che
viola i diritti del proprietario dell’indicazione geografica in questione o del titolare del diritto a norma della legislazione della parte in cui si applicano le procedure relative alle misure alla frontiera; - merci contraffatte per quanto concerne il marchio, le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci oppure un marchio che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che viola i diritti del proprietario del marchio in questione a norma
della legislazione della parte in cui si applicano le procedure relative alle misure alla frontiera; - merci usurpative per quanto concerne il diritto d’autore, le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo, qualora la realizzazione di tale riproduzione costituisca una violazione del
diritto d’autore o di un diritto connesso a norma della legislazione della parte in cui sono applicate le procedure relative alle misure alla frontiera.