free trade agreement

CETA, indicazioni geografiche e scambi tra UE e Canada

L’accordo di libero scambio (CETA) tra UE e Canada entrato provvisoriamente in vigore a partire da settembre 2017 elimina i dazi su circa il 99% dei prodotti realizzati tra i due paesi sottoscrittori. Rappresenta un’opportunità di business per le PMI, ad esempio, della meccanica, dell’artigianato e dell’agrifood. Vediamo insieme quali sono i vantaggi per i nostri produttori agricoli e, soprattutto, se questi non sono stati inclusi tra quelli che possono godere di tutele specifiche comprendiamo come poter trovare risposte ai problemi.

In primo luogo, vale la pena ricordare che:

  • L’accordo di libero scambio richiede che i prodotti da esportare: a) rispondano a delle regole che stabiliscono come questi beni devono essere realizzati; b) devono essere accompagnati da una dichiarazione sull’origine preferenziale; c) devono essere trasportati direttamente o accompagnati da un certificato di non manipolazione o alterazione.
  • Con riferimento all’agrifood, l’articolo 20.16 della sezione C del CETA definisce l’ “indicazione geografica” come le indicazioni che identificano un prodotto agricolo o alimentare come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica
  • L’allegato 20-A elenca le indicazioni geografiche che identificano un prodotto originario dell’Unione europea

Tale riconoscimento è importante poiché:

  1. l’indicazione geografica identifica il prodotto come originario dell’UE o del Canada;
  2. È il presupposto per una serie di tutele giuridiche di tale status;
  3. Consente di sanzionare la produzione non in linea con le regole di fabbricazione;
  4. Consente di impedire l’uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da poter  indurre in errore il pubblico sull’origine geografica del prodotto;
  5. Consente di impedire qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Per le indicazioni geografiche non comprese nell’allegato 20-A vale la pena di ricordare che il comitato misto EU-Canada può aggiungerne di nuove.

Infine, ricordiamo alle aziende titolari di AEO che la gestione delle indicazioni geografiche in dogana rientra senza dubbio nel criterio della osservanza della normativa doganale.

 

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