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    CETA, tutela dei diritti di proprietà intellettuale in dogana e scambi tra UE e Canada

    L’UE e il Canada, secondo il CETA, devono prevedere misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un’impressione erronea quanto alla loro origine. L’accordo di libero scambio in esame definisce: merci contraffatte per quanto concerne l’indicazione geografica, le merci contemplate all’articolo 20.17 rientranti in una delle classi di prodotto di cui all’allegato 20-C, compreso il loro imballaggio, recanti senza autorizzazione un’indicazione geografica identica all’indicazione geografica validamente registrata o altrimenti protetta per dette merci e che viola i diritti del proprietario dell’indicazione geografica in questione o del titolare del diritto a…