compliance e AEO

Le best practises e la responsabilità amministrativa dell’operatore economico

La riforma della responsabilità amministrativa da reato prevista dal decreto legislativo 231/2001 riserva una specifica attenzione alle best practises adottate e concepite dall’operatore economico: costituiscono uno strumento di organizzazione e monitoraggio dei processi aziendali fornendo una capacità di intervento adeguata e basata su azioni correttive; soprattutto in un contesto di compliance integrata (AEO, SOAC, trust and check). Ma c’è di più: infatti le best practises giocano un ruolo importante sia all’interno della gestione dei processi dell’ente sia in sede di procedimento penale; possono essere un elemento importante per il giudizio di idoneità del modello in quanto strumenti orientativi e ‘conformativi’ della valutazione giudiziale. In questo modo, la valutazione e gestione del rischio basate anche su le best practises possono fornire un metro di valutazione della eventuale colpa dell’organizzazione.

Al riguardo, come indicato dal paper di Assonime “Il progetto di riforma del D.lgs. 231/2001 del Ministero della Giustizia Osservazioni e proposte”,  le cinque direttrici della riforma sono:

  1. previsione della centralità della colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente;
  2. valorizzazione delle best practices in uso nelle imprese;
  • introduzione di un principio generale di adeguatezza della compliance 231 alla natura e dimensione dell’impresa e previsione di misure semplificate per le PMI;
  1. rafforzamento del meccanismo premiale, anche attraverso il riconoscimento del valore della riorganizzazione post factum, e delle garanzie processuali per l’ente imputato;
  2. equiparazione del regime di prescrizione dell’ente a quello della persona fisica.

Quindi, l’adozione di best practises è stata inclusa tra le linee guida della riforma.

Il nuovo testo mira a rafforzare la funzione preventiva del modello di organizzazione e gestione (MOG) attraverso le seguenti azioni:

  1. rendendo la colpa di organizzazione l’elemento costitutivo dell’illecito dell’ente;
  2. il superamento dell’inversione probatoria nel caso di reato commesso da un soggetto apicale;
  3. introduzione di nuove forme di premialità.

Per quanto riguarda l’attribuzione della responsabilità, come analizzato da paper di paper di Assonime “Il progetto di riforma del D.lgs. 231/2001 del Ministero della Giustizia Osservazioni e proposte”, avviene

  • Per difetto di vigilanza se l’illecito è stato commesso da soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti; infatti all’ente è rimproverabile un difetto di vigilanza, poiché non è stato in grado di impedire la commissione di un reato da parte di soggetti che, almeno in astratto, avrebbero potuto essere controllati;
  • Per immedesimazione organica se l’illecito è stato commesso da soggetti apicali; l’operatore però può dimostrare l’assenza di tale legame provando la sua estraneità al reato la quale implica la dimostrazione: 1) di essersi efficacemente adoperato per prevenire la verificazione del reato, tramite l’adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione;2 ) che il reato è stato il frutto di una elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore individuale.