circular economy,  compliance e AEO

PPWR e compliance doganale: cosa fare per importare e immettere nel mercato imballaggi di plastica

Il PPWR (regolamento UE 2025/40) stabilisce che imballaggio prodotto o importato è immesso sul mercato solo se è conforme alle sue prescrizioni.

Per tali ragioni, prevede prescrizioni per la produzione e l’importazione di imballaggi di plastica allo scopo di consentirne l’immissione sul mercato, un’adeguata sostenibilità, il rispetto della responsabilità estesa del produttore, una corretta prevenzione dei rifiuti di imballaggio. Mira a promuovere la riduzione degli imballaggi superflui, il loro riutilizzo e ricarica, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei relativi rifiuti. Si tratta di un’altra norma di compliance che mira a creare una dogana sostenibile.

L’imballaggio che è immesso sul mercato e cioè reso disponibile ai consumatori ed inserito nel ciclo economico, deve essere riciclabile e cioè: a)  è progettato per il riciclaggio; b) quando diventa rifiuto può essere oggetto di raccolta differenziata; c) deve essere progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito; d) deve essere riutilizzabile. In merito alla composizione chimica dell’imballaggio, il PPWR privilegia l’impiego di componenti compostabili. Inoltre, l’imballaggio immesso sul mercato a partire dal 2028 deve essere contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità.

Il PPWR intende per imballaggio un articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione.

Tale definizione comprende

  1. l’articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il pro dotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso. Include ogni elemento accessorio a tale articolo.
  2. L’articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
  3. l’articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
  4. la bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
  5. l’unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

Per “plastica” invece bisogna intendere il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

Ai fini del PPWR, l’importatore è l’operatore economico (persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione) che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo. Vi sono essenzialmente due categorie di importatore:

  1. è stabilito in uno Stato membro dell’UE da cui mette a disposizione per la prima volta nello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili oppure di diversa tipologia
  2. è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi.

L’importatore deve immettere sul mercato solo imballaggi conformi al regolamento PPWR e sulla base dei dati indicati dal proprio fornitore ed opportunamente etichettati. Inoltre, deve indicare nei prodotti importati il proprio marchio e le modalità con cui essere contattato.

L’importatore deve tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicura che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del regolamento PPWR; parimenti deve collaborare per lo sviluppo di azioni correttive che mitighino il rischio o la non conformità.

Non vi sono invece particolari novità per la redazione della bolletta doganale.

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L’operatore economico deve possedere una dichiarazione di conformità redatta secondo il modello previsto dall’allegato VIII del regolamento PPWR e cioè:

Dichiarazione di conformità UE n. (1)…

  1. N. … (identificazione univoca dell’imballaggio):
  2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
  3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
  4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell’imballaggio:
  5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati).
  6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
  7. Ove applicabile, l’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero)

… ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i:

… (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

  1. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma)

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L’importatore deve inoltre ricevere dal fabbricante i dati indicati nell’allegato VII del regolamento PPWR:

Procedura di valutazione della conformità

Modulo A

Controllo interno della produzione

  1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.
  2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

  1. una descrizione generale degli imballaggi e dell’uso cui sono destinati;
  2. progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
  3. descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
  4. un elenco che riporta:
  5. le norme armonizzate di cui all’articolo 36, applicate in tutto o in parte;
  1. ii) le specifiche comuni di cui all’articolo 37, applicate in tutto o in parte;

iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misura zioni o dei calcoli;

  1. nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un’indicazione delle parti che sono state applicate;
  2. nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
  3. una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
  4. le relazioni sulle prove.
  5. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

In Italia il CONAI svolge un ruolo di supporto tecnico, interpretativo ed operativo mentre il MASE è l’amministrazione competente per: a) responsabilità estesa del produttore ERP; b) coordinamento sul PPWR.