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Special arrangement, IVA e e-commerce: istruzioni di ADM

ADM (Agenzia delle dogane e monopoli) fornisce le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione legato alla vendita a distanza di beni da territori terzi.

Il riferimento normativo è in materia di “Special Arrangement” l’articolo 74-sexies.1 del DPR 633/1972; tale norma che verrà abrogata nel 2027, consente a determinati venditori di riscuotere l’IVA già al momento della vendita online di beni provenienti da Paesi extra-UE e destinati a consumatori nell’Unione europea, evitando che l’IVA venga normalmente riscossa dal consumatore al momento dell’importazione.

Pertanto, gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione sono tenuti all’inoltro di una preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Direzione Dogane2.

Per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement, l’operatore deve assicurare:

– l’indicazione del codice di procedura aggiuntiva: nelle dichiarazioni doganali (tracciati H1, H6 o H7) deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice F49;

– l’autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO): è richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’art. 110 lett. c) CDU (per gli operatori che ancora non ne sono titolari, è necessario presentare una tempestiva richiesta di autorizzazione per gestire le specificità del flusso e-commerce);

– la garanzia globale: l’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali (dazio di 3 euro e IVA).

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement, è diventata obbligatoria la valorizzazione del seguente campo: Data Element 12 10 000 000 ( Deferred Payment): deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento.

Si ricorda che nel regime F49:

– il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione;

– la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (notifica IVA), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale in materia.