La responsabilità dell’ente (decreto legislativo 231/2001): con la riforma aumentano i casi di non punibilità. Istruzioni per AEO, SOAC, ESG e sanzioni internazionali

La responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nell’attuale quadro delineato dal decreto legislativo 231/2001, prevede ridotte cause di esenzione della imputabilità. La proposta di riforma mira a riequilibrare il sistema: si precisa l’autonomia responsabilità della dell’ente, precisandone i presupposti, e parallelamente si introduce un compiuto sistema premiale appositamente pensato per l’ente. In particolare, l’ente non è responsabile qualora l’autore del reato non sia identificato o non sia colpevole e se non viene dimostrato che il fatto sia conseguenza di una mancata o difettosa adozione oppure attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG); in altre pare, in questi casi non basterà dimostrare che l’ente avrebbe potuto ridurre il rischio di verificazione dell’illecito ma occorrerà fornire la prova che l’ente avrebbe potuto impedire il reato secondo i principi generali della causalità in ambito penalistico.
Un’altra ipotesi di esenzione di responsabilità per l’ente è l’illecito di “particolare tenuità”.
Molto importante anche negli ambiti doganale, delle accise e della trade compliance (sanzioni internazionali) l’introduzione di self-cleaning clauses che costituiscono una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva tempestiva e eliminazione sulla delle carenze organizzative. Nasce così il principio di self-cleaning, valorizzando l’adozione ex post di perfezionamenti organizzativi e procedurali. Tale approccio richiede, in ogni caso, il risarcimento integrale del danno , la eliminazione o, laddove non sia possibile, l’attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca.
Infine, si segnala la sospensione del procedimento attraverso la messa alla prova per gli enti prevista dall’articolo 23-bis del progetto di riforma. Questa misura prevede che l’ente interessato debba predisporre un “programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione” basato sui seguenti punti: “
a) adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo […], idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie di quello verificatosi;
b) affidamento all’organismo [di controllo] del compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza nonché l’aggiornamento del modello organizzativo;
c) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, offrendo, ove possibile, l’integrale risarcimento, oltre all’ulteriore profitto eventualmente conseguito, anche per equivalente, ai fini della confisca […];
d) esecuzione di un’attività di utilita sociale che l’ente concorda con un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico, ove ha sede l’autorità giudiziaria procedente”.