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Responsabilità dell’ente: il vantaggio dell’ente e la colpa in organizzazione vanno dimostrati

La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 24402 del 2 luglio 2026 in materia di compliance prevista dal decreto legislativo 231/2001 ha puntualizzato gli aspetti che di seguito si segnalano.

Perché l’ente vada condannato è necessaria la

  • Dimostrazione puntuale del vantaggio dell’ente;
  • dimostrazione specifica della colpa dell’organizzazione.

In tale prospettiva, l’illecito dell’ente non discende automaticamente dal reato del dipendente o responsabile (“responsabilità di rimbalzo”), ma necessita della prova autonoma di un interesse o vantaggio concretamente riferibile alla società e la dimostrazione della la mancata adozione di misure preventive idonee a evitare reati di quel tipo.

Si riportano le seguenti considerazioni sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione Sez IV penale 4 marzo 2026 n.8397 secondo cui la colpa di organizzazione vuol dire colpevole omissione dell’adozione delle misure richieste dalla normativa in via cautelare per evitare la commissione di reati. La colpa in organizzazione può avere delle ricadute importanti nella gestione delle attività doganali e di quelle legate al commercio internazionale (segnatamente previste dal decreto legislativo 211/2025) ma può anche fornire interessanti contributi di riflessione in materia di SOAC (accise).

In termini generali, la responsabilità da reato degli enti rappresenta una responsabilità che coniugando  insieme i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo configura un tertium generis compatibile, secondo la consolidata giurisprudenza (SS.UU 38343 del 24 aprile 2014) con i principi costituzionale di:

  1. responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza;
  2. imputazione oggettiva

In questa prospettiva il criterio dell’interesse dell’ente rappresenta una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante e cioè nel momento della commissione del fatto ed ha natura soggettivo mentre l’elemento del vantaggio dell’ente  ha oggettiva come valutazione ex post sulla base degli effetti concreti del reato (ex multis si ricorda la sentenza 22586 del 17 aprile 2024).

In caso di reati colposi di evento, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente (azienda) dell’obbligo di effettuare azioni basate sulla diligenza necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti  tra quelli idonei a fondare la responsabilità: è punita la condotta del soggetto agente piuttosto che l’evento conseguenza della prima.  E’ necessaria, però, la dimostrazione della colpa di organizzazione che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo; più concretamente, ciò si manifesta come un riscontro del deficit organizzativo che consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Spetta, invece, all’accusa dimostrare:

  1. l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente;
  2. L’interesse dell’ente nella condotta della persona fisica previa l’individuazione della dinamica del collegamento tra l’azione della persona fisica e l’interesse dell’ente (Corte Cassazione Sez VI 27735 del 18 febbraio 2010).

 

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