compliance e AEO

Antidumping: un problema da gestire. La retroattività dei dazi antidumping

Il dazio antidumping è una speciale tipologia di dazio applicato dall’autorità doganale su alcuni prodotti il cui valore non è allineato con le normali dinamiche di mercato. Richiede una denuncia da parte dei produttori europei e un’indagine effettuata dalla Commissione europea.  Non ha una natura sanzionatoria.

Il dazio antidumping può essere retroattivo? In linea generale, il dazio antidumping non è retroattivo eccetto le ipotesi eccezionali previste dal Regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dall’art. 10 Regolamento (UE) 2016/1036.

Cosa prevede l’articolo 10 regolamento (UE) 2016/1036?  Questa norma ribadisce, nel primo comma, l’eccezionalità dell’applicazione retroattiva giacché “ Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore

Tale articolo prevede la possibilità che venga riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell’apertura dell’inchiesta, a condizione che:

  1. le importazioni siano state registrate;
  2. agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;
  3. il prodotto in esame è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e
  4. oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

Sempre l’articolo 10 stabilisce che in caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori. Questa previsione emergenziale e retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell’Unione prima della violazione o della revoca del l’impegno.

In merito alla natura non sanzionatoria si ricorda l’ordinanza della Corte di Cassazione del 14 novembre 2019, n. 29649 secondo cui: “secondo l’interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall’immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381)”. La retroattività è un caso molto specifico che non può essere applicato ad esempio in caso di “eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione

abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi” (Corte di Cassazione ordinanza n.11619 4 maggio 2023).

In altre parole, l’eccezionalità della retroattività è giustificata dai principi di legalità e proporzionalità della disciplina doganale unionale.

DAZIO ANTIDUMPING: COS’E’?

Il dazio antidumping si basa su: a) classificazione doganale e quindi eventuali ITV e regolamenti di classificazioni; b) origine non preferenziale o made in. Questi elementi sintomatici dell’obbligazione doganale sono rilevanti anche nel caso di dazi addizionali istituiti dall’UE come contromisura alla politica tariffaria di Trump (oggi 12 marzo 2025 infatti leggiamo: “ Commission responds to unjustified US steel and aluminium tariffs with countermeasures” per cui dal 1 aprile ritorneranno i dazi europei per rispondere alle misure UE).

Il dazio antidumping richiede la presenza delle seguenti condizioni: a) danno all’economia dell’UE; b) pratiche scorrette che abbassano artificiosamente il valore del bene esportato al di sotto della media; c) prova del nesso causale tra il valore falsato e il danno arrecato all’economia UE; d) effettivo interesse dell’UE.

L’indagine su cui poi si basa l’emissione di un dazio antidumping viene attivata essenzialmente da produttori ubicati all’interno dell’UE e in misura minore dagli organi UE ex officio.

E’ interessante ricordare, come indicato nel manuale “Come presentare un’istanza di dumping” quali sono i principi su cui si basano le richieste d’attivazione di un’investigazione: “ 61. Prezzi bassi non significano necessariamente che le importazioni siano oggetto di pratiche di dumping. Per dumping si intende piuttosto essenzialmente la vendita di un prodotto in un mercato di esportazione a un prezzo inferiore al suo valore normale. Il valore normale è solitamente il prezzo al quale il prodotto viene venduto sul mercato interno dell’esportatore per il consumo interno. 62. Tuttavia, se il denunciante fornisce elementi di prova a sostegno del fatto che i prezzi sul mercato interno non sono disponibili e/o sono inattendibili, in perdita o insignificanti, il valore normale può essere costruito sulla base dei costi di produzione, comprensivi di spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), maggiorati di un profitto ragionevole.

  1. Il confronto tra il prezzo all’esportazione verso l’UE e il valore normale è effettuato al livello del prezzo franco fabbrica delle merci, ossia a livello di stabilimento. Di conseguenza il prezzo all’esportazione è il prezzo franco fabbrica delle merci destinate all’esportazione verso l’UE e il valore normale è il prezzo franco fabbrica delle merci destinate a essere vendute sul mercato interno.
  2. La denuncia deve contenere gli elementi di prova necessari per confrontare il prezzo all’esportazione del prodotto in esame e il suo valore normale. Gli elementi di prova a sostegno del calcolo del dumping dovrebbero coprire il periodo dell’inchiesta come spiegato al punto 14 (ossia un periodo di 12 mesi, che deve terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia). Ciò si applica: • al valore normale (cfr. sezioni C, D ed E); • al prezzo all’esportazione (sezione F); • a qualsiasi adeguamento possibile e al confronto tra i prezzi (sezione G)”.

 CONSEGUENZE PRATICHE DEL DAZIO ANTIDUMPING:

In termini di customs compliance e AEO bisogna ricordare che gli orientamenti AEO (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) evidenzino come il quesito 1.3.5 del questionario di autovalutazione richieda “Commercializzate prodotti soggetti a dazi antidumping o a dazi compensativi? Se sì, fornire informazioni sul o sui fabbricanti o sui paesi al di fuori dell’UE le cui merci sono soggette ai dazi di cui sopra”  e cioè  richiedo di fornire “1.3.5. Fornire, se del caso: –  i nomi dei paesi extra-UE e/o; – i nomi e gli indirizzi dei produttori sulle cui merci siete tenuti a versare dazi antidumping o compensativi”.

In termini di compliance, il dazio antidumping richiede che l’operatore economico eviti la commissione di infrazioni e frodi ai regolamenti antidumping. Tale tipologia di atto rappresenta una esempio di gravi infrazioni alla normativa doganale da tenere in considerazione ai fini della compliance per l’AEO.

Per quanto riguarda la gestione dell’operatività doganale bisogna ricordare che il dazio antidumping aumenta l’esposizione dell’operatore economico nei confronti dell’autorità doganale. Ciò implica che l’importatore può avere bisogno di incrementare la capienza del proprio conto di pagamento differito o prestare garanzie singole. Quindi, il supporto dal modo bancario e assicurativo diviene centrale (polizze bancarie, assicurative).

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Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale