accise e imposte di consumo

Obbligo di comunicare la fine attività di un deposito per evitare sanzioni in materia di accise sui prodotti alcolici

ll depositario autorizzato, al momento della cessazione dell’attività produttiva, ha l’obbligo di comunicazione con adeguamento del diritto di licenza e della cauzione al nuovo regime; ciò non è una mera obbligazione formale. La Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 9511 Anno 2026 del 14 aprile 2026 ha infatti rilevato che tale obbligo comporta che il soggetto prima qualificato come produttore di alcol, e come tale munito di apposita licenza fiscale, diviene titolare di un deposito di stoccaggio cui dev’essere attribuita una nuova e diversa licenza fiscale, al quale, tra l’altro, l’Amministrazione doganale deve imporre l’adeguamento della cauzione dal 2 al 10% dell’accisa gravante sul prodotto stoccato, perché non più produttore.

La pronuncia in parola contiene anche il seguente principio di diritto: “ «In tema di controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito di alcol etilico e di bevande alcoliche soggetti ad accise, la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 4, D.M. n. 153/2001 al momento della cessazione dell’attività produttiva da parte del depositario autorizzato ha natura sostanziale posto che l’impianto assume carattere di magazzino di commerciante all’ingrosso, con modifica del regime fiscale ai fini sia del diritto di licenza sia dell’adeguamento dell’aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell’imposta»

Il principale riferimento normato è costituito dall’articolo 4 il quale, comma 5, del D.M. n. 153/2001, prevede che, fatte salve le disposizioni di cui  all’articolo 50, comma 4, del TUA sull’inosservanza di prescrizioni e regolamenti in caso di revoca della licenza, «negli altri casi di cessazione dall’esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l’accisa (…)» mentre al comma 4 evidenzia che“ «Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall’ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l’impianto è considerato come magazzino di commerciante all’ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime»

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