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Valore in dogana, società non collegate e rideterminazione del prezzo. Dichiarazione semplificata

Cosa succede quando al momento dell’importazione è noto solo il prezzo provvisorio? Secondo la CGUE (Terza Sezione) C-782/23 del 15 maggio 2023 se nel contratto di vendita contiene la previsione di un prezzo da fissare successivamente all’importazione effettuata con fattura pro forma, il valore definitivo deve essere calcolato seguendo il criterio di transazione attraverso la procedura della dichiarazione doganale semplificata. Il valore da fissare viene calcolato sulla base di criteri già contenuti nel contratto di vendita.

In linea generale, il valore in dogana deve stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che esclude l’impiego di valori arbitrari e fittizi.

Inoltre, ai sensi degli articoli 70 e 74 del codice doganale dell’UE il valore di transazione rappresenta la base primaria per il valore in dogana delle merci; ciò vuol dire che il valore in dogana deve essere determinato in via prioritaria secondo il valore di transazione il quale si applica a condizione che non vi siano condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; di conseguenza,  i criteri secondari devono essere considerati come sussidiari.