valore in dogana

Valore dogana e valore d’esportazione

Il valore in dogana è calcolato attraverso l’applicazione del criterio di transazione e cioè del prezzo pagato o da pagare; solo in caso non sia possibile applicare tale criterio se ne applicano altri. Proprio in quest’ambito, si inserisce la sentenza resa dal Tribunale dell’UE Sezione V causa T‑296/25  del 25 marzo 2026 per cui il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.

La sentenza così riporta: “ l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447, il quale prevede che, per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto codice, può essere utilizzata una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione dei metodi previsti all’articolo 70 e all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C-72/24 e C-73/24, EU:C:2026:51, punto 104). Occorre dunque riconoscere che le autorità dispongono di un margine discrezionale nell’applicazione del metodo residuale (o metodo «fall back») che deve essere attuato nel rispetto dei principi e delle disposizioni elencati all’articolo 74, paragrafo 3, di detto codice. In effetti, l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione dispone che il valore in dogana è determinato mediante mezzi ragionevoli compatibili con, in primo luogo, l’accordo relativo alla valutazione in dogana, in secondo luogo, l’articolo VII del GATT 1994 e, in terzo luogo, il capo 3 del titolo II di detto codice, sul valore in dogana delle merci.

33 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo relativo alla valutazione in dogana vieta che il valore in dogana possa essere determinato sulla base del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione. Tale disposizione è stata riaffermata, nel diritto dell’Unione, all’articolo 144, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione 2015/2447, il quale dispone che «il valore in dogana non viene determinato sulla base (…) [dei] prezzi all’esportazione verso un paese terzo». Perciò, contrariamente a quanto sostiene la Lidikar nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, né l’accordo relativo alla valutazione in dogana, né il diritto dell’Unione escludono che le autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione determinino il valore in dogana di una merce, in applicazione del metodo residuale (o metodo «fall back»), sulla base del prezzo dichiarato in un paese terzo all’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione della medesima merce.

34 Ne consegue che il ricorso al prezzo dichiarato in un paese terzo all’esportazione di una merce verso l’Unione può costituire un mezzo ragionevole ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce sulla base dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione…”

Compendium of customs valuation 2025

Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale;