Riforma delle accise sull’energia elettrica 2026. L’officina elettrica

Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 10 marzo 2026 ha indicato le nuove “Modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica”. Tale decreto attua, infatti, le novità apportate dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise.
Come si ottiene la licenza di officina elettrica o dell’autorizzazione?
La licenza d’esercizio richiede:
- L’invio una denuncia preventiva dell’attività da esercitare;
- La registrazione presso ADM per le società aventi sede legale nel territorio nazionale, designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che intendono fornire energia elettrica direttamente a consumatori finali nazionali
Come i soggetti obbligati devono redigere una denuncia?
I soggetti obbligati devono inserire nella denuncia:
- a) i propri dati identificativi, quelli del legale rappresentante o dell’eventuale rappresentante negoziale, l’ubicazione della sede legale e della sede in cui e’ custodita e resa disponibile la documentazione rilevante ai fini fiscali;
- b) i quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio o che si prevede di cedere a consumatori finali anche sulla base dei contratti di vendita stipulati fino al momento della presentazione della medesima denuncia, suddivisi in relazione al trattamento tributario che il TUA (testo unico accise) prevede in relazione al loro impiego e, relativamente all’energia elettrica ceduta, anche in relazione a ciascun ambito territoriale;
- c) se intendono esercitare un’officina, la relativa ubicazione unitamente agli estremi delle autorizzazioni non fiscali necessarie all’esercizio della medesima.
In merito all’obbligo di dichiarazione del legale rappresentate resa ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che:
- a) i soggetti obbligati allegano alla denuncia devono produrre una dichiarazione del legale rappresentante con cui il medesimo attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per i quali e’ prevista la pena della reclusione.
- b) I soggetti obbligati tenuti all’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rilasciano una dichiarazione che attesta la regolare iscrizione nel predetto elenco.
A questi documenti i soggetti obbligati devono aggiungere:
- a) lo schema sintetico degli apparati in essa presenti con l’indicazione, per i soggetti diversi dai soggetti obbligati a canone:
1) degli strumenti di misura e del collegamento elettrico di ciascuno di essi agli altri apparati dell’officina;
2) dei collegamenti degli impianti di generazione elettrica con gli impianti di altri soggetti obbligati o di consumatori finali a cui l’energia elettrica prodotta e’ eventualmente ceduta;
3) dell’eventuale collegamento dell’officina con la rete di distribuzione;
- b) un prospetto in cui sono indicate le percentuali relative ai quantitativi di energia elettrica destinati ai diversi impieghi con l’indicazione di quelli destinati ad usi per i quali e’ prevista l’esenzione o una riduzione dell’accisa o la non applicazione del medesimo tributo, qualora il soggetto denunciante intenda impiegare l’energia elettrica in uso promiscuo;
- c) la richiesta di applicazione, all’energia elettrica consumata, delle particolari modalita’ di pagamento dell’accisa qualora il denunciante intenda esercitare l’officina in qualita’ di soggetto obbligato a canone.
Cosa fa l’ufficio competente di ADM (Agenzia delle dogane e monopoli)?
L’ufficio competente dell’Amministrazione doganale è responsabile delle tutela degli interessi erariali in materia di accise sull’energia elettrica. Per tale ragione deve:
- verificare la completezza dei dati contenuti nella denuncia e della documentazione a essa allegata, richiedendo, qualora necessario, al soggetto denunciante l’integrazione della denuncia medesima o la documentazione Assegna al soggetto denunciante un termine non inferiore a dieci giorni.
- negare la licenza o l’autorizzazione qualora il soggetto denunciante non abbia i requisiti, la documentazione allegata risulti incompleta previo contraddittorio, con provvedimento motivato che e’ comunicato al soggetto denunciante;
- comunicare al soggetto denunciante la data per la verifica tecnica degli Tale verifica deve essere effettuata in contraddittorio con il soggetto denunciante sulla: configurazione dell’officina elettrica rappresentata dallo schema unifilare.
- Redigere un processo verbale degli esiti della verifica sottoscritto anche dal denunciante. In caso di esito negativo della verifica tecnica l’ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego della licenza di esercizio, dandone comunicazione al soggetto denunciante.
Per quanto riguarda la cauzione (articolo 53-bis, comma 1, del TUA) l’ufficio competente ne determina e comunica l’importo al soggetto denunciante; l’ufficio competente effettua tale comunicazione dopo la valutazione della completezza dei dati contenuti nella denuncia, nella relativa documentazione allegata nonché l’effettiva disponibilita’ della documentazione rilevante ai fini fiscali presso la sede indicata nella medesima denuncia e ovviamente, sulla scorta dell’esito positivo della verifica tecnica.
Come si gestisce la cauzione?
L’importo della cauzione deve essere pari al 15% dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella denuncia:
- a) dai venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno ceduti a consumatori finali;
- b) dai consumatori per uso proprio, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio;
- c) dai consumatori-venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio e a quelli che si stima saranno ceduti a consumatori finali.
Bisogna, inoltre, segnalare che l’ufficio competente può chiedere l’adeguamento della cauzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta; il mancato adeguamento comporta il diniego della denuncia.
L’ufficio competente, dunque, verificata la congruità della cauzione e riscontrato il pagamento del diritto di licenza rilascia:
- al soggetto denunciante che non esercita un’officina l’autorizzazione di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), del TUA;
- Nel caso in cui il soggetto denunciante esercita un’officina, la licenza di esercizio di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera b), del TUA.
Altre responsabilità dell’ufficio competente di ADM:
L’ufficio competente all’atto del rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio al soggetto obbligato:
- attribuisce un codice di accisa;
- comunica:
- al venditore, la misura degli acconti mensili da versare nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attivita’ di fornitura e la fine del mese in cui lo stesso procede alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta; i medesimi acconti sono determinati dall’ufficio competente, in relazione a ciascun ambito territoriale, in base ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella denuncia che si stima saranno ceduti e ai dati eventualmente in possesso dell’ufficio stesso;
- al consumatore per uso proprio, la misura dell’acconto mensile da versare relativamente al mese in cui ha inizio il consumo di energia elettrica; tale acconto e’ determinato dall’ufficio competente in base ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati e ai dati eventualmente in possesso del medesimo ufficio;
- al consumatore-venditore, la misura degli acconti determinati relativamente all’energia elettrica ceduta e dell’acconto, relativamente all’energia elettrica consumata.
E’ importante ricordare che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio si conclude entro 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia salvo possibili sospensioni legate a richieste ulteriori.
Per gli operatori del settore è importante considerare che
- l’autorizzazione o la licenza di esercizio possono essere revocate previo contraddittorio, con provvedimento motivato dell’ufficio competente;
- bisogna comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia e nei documenti a essa allegati, ivi incluse le modifiche conseguenti a operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l’acquisizione di rami d’azienda inerenti alla vendita di energia elettrica. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui le predette variazioni si sono verificate. Per l’effetto, su richiesta dell’ufficio competente il soggetto obbligato di cui al presente comma fornisce ulteriori elementi o documenti a integrazione di quanto gia’ in possesso dell’ufficio stesso.
- In caso di variazioni di particolare entità, può emergere la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione o licenza di esercizio. I soggetti che presentano denunzia possono proseguire la propria attività utilizzando il codice di accisa già rilasciato.
- In caso di cessazione dell’attività i soggetti obbligati ne danno comunicazione all’ufficio competente entro trenta giorni successivi alla medesima.
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