accise e imposte di consumo

Gruppi elettrogeni detenuti a titolo di proprietà o noleggio: autoproduzione di energia elettrica e accise

I gruppi elettrogeni consentono, attraverso l’utilizzo di un impianto di produzione di energia e di un generatore elettrico, la produzione di energia elettrica la quale, salvo eccezioni, è assoggetta ad accisa.

La Corte di Cassazione Sez V con l’ordinanza n. 4940 del 25 febbraio 2025 ha segnato che nell’ipotesi di noleggio «a freddo» di gruppi elettrogeni,  [un contratto atipico assimilabile all’appalto di servizi, contratto a esecuzione continuata (Cass. n. 8038 del 21/03/2023), in cui il servizio offerto dal noleggiatore è quello di fornire al noleggiante apparecchi idonei alla produzione di energia elettrica, senza carburante, né operatore] il soggetto di imposta che riveste la qualifica di officina di produzione di energia elettrica è il noleggiatore degli impianti, laddove questi eserciti tale attività in forma imprenditoriale; pertanto, non può essere considerato “soggetto passivo d’imposta” l’utilizzatore del gruppo elettrogeno.

L’officina elettrica, anche se composta da strumentazione amovibile, richiede  “l’esercizio di una officina di produzione, costituita dall’esercizio imprenditoriale dell’attività di produzione di energia tramite un complesso di apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica (Cass. n. 10301 del 12/04/2019)”.

E’ importante ricordare il principio di diritti elaborato dalla sentenza in commento: “ l noleggio “a freddo” di gruppi elettrogeni, che non rientra nei casi di esenzione previsti dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, è soggetto al pagamento dell’accisa, poiché il noleggiatore riveste la qualifica di officina di produzione quando pone in essere un’attività organizzata, con abitualità e professionalità, finalizzata a consentire la produzione di energia elettrica attraverso il noleggio di apparati di produzione di elettricità, non rilevando che la materiale produzione di energia avviene nel domicilio dei noleggianti “.

Parimenti, è interessante riportare un’altra considerazione della suddetta pronuncia e cioè:  “ è conforme alla struttura propria delle accise, che hanno un numero limitato e determinato di soggetti di imposta. In tal modo, la soggettività di imposta non viene polverizzata su una miriade di utilizzatori del gruppo elettrogeno noleggiato e, pertanto, costituenti consumatori finali di energia, ossia soggetti che, anche occasionalmente, beneficiano di uno strumento che accumula o trasforma energia (a condizione che tale strumento non rientri nelle esenzioni previste dalla legge). La soggettività di imposta risale e viene accentrata sul soggetto che cura professionalmente la distribuzione del gruppo elettrogeno, ossia il noleggiatore, il quale non perde la qualifica di soggetto di imposta ove l’utilizzo del gruppo elettrogeno avvenga in luogo diverso, sempre che l’attività di noleggio venga svolta in modo professionale e abituale”.