Compliance, economia circolare, materie prime critiche, ecodesign, PPWR e imballaggi e normativa ambientale

L’economia circolare rappresenta un fattore di sempre maggiore interesse economico e strategico che però per gli operatori economici rappresenta anche un importante quadro normativo rispetto al quale assicurare un’adeguata compliance nella pianificazione commerciale e doganale.
In particolare si ricordano i seguenti provvedimenti che danno sostanza all’economica circolare:
Si ricordi in primo luogo il regolamento sulle materie prime critiche. Vengono, poi, il regolamento sulla spedizione dei rifiuti, la direttiva sui reati ambientali, la direttiva sulle emissioni industriali, la direttiva sulla dovuta diligenza delle imprese in materia di sostenibilità, il regolamento sulla progettazione ecologica, la direttiva sul diritto alla riparazione e, infine, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.
MATERIE PRIME CRITICHE -ECONOMIA CIRCOLARE
Per quanto riguarda il regolamento sulle materie prime critiche (Il regolamento UE 2024/1252 dell’11 aprile 2024 “che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020” è stato pubblicato il 3 maggio 2024.) o anche “Critical Raw Materials Act” o “CRMA” si impernia anche sul principio della circolarità per il quale gli Stati membri devono: “… a) incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione; b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche; c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche; d) aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche secondarie; e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l’efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione; f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione. g) ove i contributi finanziari devono essere versati dal produttore nel rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti a norma del diritto nazionale, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, promuovere la modulazione di tali contributi finanziari per incentivare il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti, riciclati in linea con le pertinenti norme ambientali stabilite nel diritto dell’Unione; h) adottare le misure necessarie per assicurare che le materie prime critiche che sono esportate una volta che abbiano cessato di essere rifiuti soddisfino le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE e ad altro pertinente diritto dell’Unione. i) se del caso, sostenere l’uso di norme di qualità dell’Unione per i processi di riciclaggio dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche…”.
I magneti permanenti sono destinatari di un’attenzione specifica da parte del regolamento in esame giacchè questo dispone quanto segue: “…qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica: a) se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti; b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti: i) neodimio-ferro-boro; ii) samario-cobalto; iii) alluminio-nichel-cobalto; iv) ferrite…”. Si tratta di un’etichetta capace di fornire chiarimenti in merito alla composizione delle parti riciclabili.
SPEDIZIONE DI RIFIUTI. NO ESPORTAZIONE RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI-ECONOMIA CIRCOLARE
Il regolamento UE 2024/1157 dell’11 aprile 2024 stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.
Si applica a
a)alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
- b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
- c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
- d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
Dal punto di vista dell’economia circolare, il regolamento esame prevede che i rifiuti di plastica che possono essere sottoposto al riciclaggio non possono essere esportati. L’articolo 39 dispone che: “ Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE… d)rifiuti di plastica classificati alla voce B3011;”.
REATI AMBIENTALI, EMISSIONI INDUSTRIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE
La “environmental Crime Directive” (direttiva sui crimini ambientali-direttiva UE 2024/1203 dell’11 aprile 2024 ) e la “industrial emission directive”( direttiva sulle emissioni industriali- direttiva UE 2024/1785 del 24 aprile 2024) contribuiscono, con misure diverse ad una “la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze”. L’economia circolare deve mirare, anche, a garantire: a) resilienza economia; b) autonomia dell’Unione (come le frizioni con la Cina, la politica di Trump e la guerra in Ucraina dimostrano).
DILIGENZA DOVUTA SULLA SOSTENIBILITA’ DELL’AZIENDA-ECONOMIA CIRCOLARE
Corporate Sustainability Due Diligence è regolata dalla direttiva 2024/1760 del 13 giugno 2024 e rappresenta l’applicazione agli operatori economici di un onere di rendicontazione e due diligence motivati da ragioni di sostenibilità e circolarità dell’economia europea.
ECODESIGN E DIRITTO ALLA RIPARAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE
L’ecodesign o ESPR (regolamento UE 2024/1781 del 13 giugno 2024) si basa sui requisiti di progettazione ecocompatibile e sono: durabilità; affidabilità; riutilizzabilità; possibilità di miglioramento; riparabilità; possibilità di manutenzione e ricondizionamento; presenza di sostanze che destano preoccupazione; consumo di energia ed efficienza energetica; uso dell’acqua ed efficienza idrica; uso di risorse ed efficienza delle risorse; contenuto di riciclato; possibilità di rifabbricazione; riciclabilità; possibilità di recupero dei materiali; impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale; produzione prevista di rifiuti.
In quest’ottica si pone il diritto alla riparazione e cioè al divieto di realizzare prodotti con sistemi hardware o software che impediscono la riparazione a costi ragionevoli.
IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Il regolamento UE 2025/40 del 19 dicembre 2024 (PPWR) prevede al proprio considerando (36), in materia di circolarità degli imballaggi che “Per garantire la circolarità degli imballaggi, questi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo che alle materie prime primarie si sostituiscano sempre più spesso i materiali riciclati. L’aumento dell’uso di materiali riciclati favorisce lo sviluppo dell’economia circolare con mercati ben funzionanti dei prodotti riciclati, riduce i costi, le dipendenze e gli impatti ambientali negativi connessi all’uso di materie prime primarie e consente un uso dei materiali più efficiente sotto il profilo delle risorse”.