accise e imposte di consumo

Riforma delle accise sull’energia elettrica 2026. L’officina elettrica

Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 10 marzo 2026 ha indicato le nuove “Modalità  di  applicazione   dell’accisa   sull’energia   elettrica”. Tale decreto attua, infatti, le novità apportate dal decreto  legislativo  28  marzo  2025,  n.  43,  recante la revisione delle disposizioni in materia  di  accise.

Come si ottiene la licenza di officina elettrica o dell’autorizzazione?

La licenza d’esercizio richiede:

  1. L’invio una denuncia preventiva dell’attività da esercitare;
  2. La registrazione presso ADM per le società  aventi sede legale nel territorio nazionale, designate da soggetti di  altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello  Stato che intendono fornire energia elettrica  direttamente  a  consumatori finali nazionali

Come i soggetti obbligati devono redigere una denuncia?

I soggetti obbligati devono inserire nella denuncia:

  1. a) i propri dati identificativi, quelli del legale rappresentante o dell’eventuale rappresentante negoziale, l’ubicazione  della  sede legale e della sede  in  cui  e’  custodita  e  resa  disponibile  la documentazione rilevante ai fini fiscali;
  2. b) i quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio o che si prevede di cedere  a  consumatori finali anche sulla base dei contratti di vendita  stipulati  fino  al momento della presentazione della  medesima  denuncia,  suddivisi  in relazione al trattamento tributario che il TUA (testo unico accise) prevede  in  relazione al loro impiego e, relativamente all’energia elettrica ceduta,  anche in relazione a ciascun ambito territoriale;
  3. c) se intendono esercitare un’officina, la  relativa  ubicazione unitamente agli estremi delle autorizzazioni non  fiscali  necessarie all’esercizio della medesima.

In merito all’obbligo di dichiarazione del legale rappresentate resa ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che:

  1. a) i soggetti obbligati allegano alla denuncia devono produrre una dichiarazione del legale rappresentante con cui il medesimo attesta di non  essere  stato  condannato  con  sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione  della  pena su richiesta, ai sensi del codice  di  procedura  penale,  per  reati connessi all’accertamento e al  pagamento  dell’accisa  sui  prodotti energetici per i quali e’ prevista la pena della reclusione.
  2. b) I soggetti obbligati  tenuti  all’iscrizione  nell’elenco  dei soggetti abilitati  alla  vendita  di  energia  elettrica  a  clienti finali rilasciano una dichiarazione che attesta la regolare iscrizione nel predetto elenco.

A questi documenti i soggetti obbligati devono aggiungere:

  1. a) lo schema sintetico  degli  apparati  in  essa  presenti  con l’indicazione, per  i  soggetti  diversi  dai  soggetti  obbligati  a canone:

1) degli strumenti di misura e del collegamento elettrico di ciascuno di essi  agli  altri  apparati dell’officina;

2) dei collegamenti degli impianti di generazione elettrica con gli impianti di altri soggetti obbligati o di  consumatori  finali  a cui l’energia elettrica prodotta e’ eventualmente ceduta;

3) dell’eventuale collegamento dell’officina  con  la  rete  di distribuzione;

  1. b) un prospetto in cui sono indicate le percentuali relative  ai quantitativi di energia elettrica destinati ai diversi  impieghi  con l’indicazione di quelli destinati ad usi  per  i  quali  e’  prevista l’esenzione o una riduzione dell’accisa o  la  non  applicazione  del medesimo tributo, qualora il soggetto denunciante  intenda  impiegare l’energia elettrica in uso promiscuo;
  2. c) la richiesta di applicazione, all’energia elettrica consumata, delle particolari  modalita’  di  pagamento   dell’accisa qualora  il  denunciante  intenda esercitare l’officina in qualita’ di soggetto obbligato a canone.

Cosa fa l’ufficio competente di ADM (Agenzia delle dogane e monopoli)?

L’ufficio competente dell’Amministrazione doganale è responsabile delle tutela degli interessi erariali in materia di accise sull’energia elettrica. Per tale ragione deve:

  1. verificare la completezza dei dati  contenuti nella denuncia e della  documentazione  a  essa allegata, richiedendo, qualora necessario,  al  soggetto  denunciante l’integrazione della denuncia medesima o la documentazione  Assegna al  soggetto  denunciante  un  termine non inferiore a dieci giorni.
  2. negare la licenza o l’autorizzazione qualora il soggetto denunciante non  abbia  i  requisiti, la documentazione allegata risulti incompleta previo contraddittorio, con provvedimento  motivato  che  e’  comunicato  al soggetto denunciante;
  3. comunicare al   soggetto denunciante la  data  per  la  verifica  tecnica  degli  Tale verifica deve essere effettuata in contraddittorio con il soggetto denunciante sulla: configurazione dell’officina elettrica rappresentata dallo schema unifilare.
  4. Redigere un processo verbale degli esiti della verifica sottoscritto anche dal denunciante. In caso di esito negativo della verifica tecnica l’ufficio competente adotta un provvedimento motivato di  diniego della  licenza  di  esercizio,  dandone  comunicazione  al   soggetto denunciante.

Per quanto riguarda la cauzione (articolo 53-bis, comma  1,  del  TUA) l’ufficio competente ne  determina e comunica l’importo al soggetto denunciante; l’ufficio competente effettua tale comunicazione dopo la valutazione della completezza dei dati contenuti nella denuncia, nella relativa documentazione  allegata  nonché l’effettiva disponibilita’ della  documentazione  rilevante  ai  fini fiscali presso la sede indicata nella medesima  denuncia  e ovviamente, sulla scorta dell’esito positivo della verifica tecnica.

Come si gestisce la cauzione?

L’importo della cauzione deve essere pari al 15% dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella denuncia:

  1. a) dai venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno ceduti a consumatori finali;
  2. b) dai consumatori per uso proprio, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati  per  uso proprio;
  3. c) dai consumatori-venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio e a quelli che si stima saranno ceduti a consumatori finali.

Bisogna, inoltre, segnalare che l’ufficio competente può chiedere l’adeguamento della cauzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta; il mancato adeguamento comporta il diniego della denuncia.

L’ufficio competente, dunque, verificata la congruità della cauzione e riscontrato il pagamento del diritto di licenza rilascia:

  1. al soggetto denunciante che non esercita un’officina l’autorizzazione di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), del  TUA;
  2. Nel caso in cui il soggetto denunciante esercita un’officina, la licenza di esercizio di cui all’articolo 53-bis, comma  2,  lettera  b),  del TUA.

Altre responsabilità dell’ufficio competente di ADM:

L’ufficio competente all’atto  del  rilascio  dell’autorizzazione  o  della licenza di esercizio al soggetto obbligato:

  1. attribuisce un codice di accisa;
  2. comunica:
  • al venditore, la misura degli acconti mensili da  versare  nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attivita’ di fornitura  e  la fine del mese in cui lo stesso procede alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta; i medesimi acconti  sono  determinati  dall’ufficio competente, in relazione a ciascun ambito territoriale,  in  base  ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella  denuncia  che  si  stima  saranno  ceduti  e   ai   dati eventualmente in possesso dell’ufficio stesso;
  • al consumatore per uso proprio, la misura dell’acconto mensile da versare relativamente al mese in cui  ha  inizio  il  consumo  di energia  elettrica;  tale   acconto   e’   determinato   dall’ufficio competente in  base  ai  quantitativi  annui  di  energia  elettrica che si  stima  saranno consumati e ai dati eventualmente in possesso del medesimo ufficio;
  • al consumatore-venditore, la misura degli acconti determinati relativamente all’energia elettrica ceduta e dell’acconto,  relativamente all’energia elettrica consumata.

E’ importante ricordare che il  procedimento di rilascio dell’autorizzazione o della  licenza di  esercizio  si  conclude  entro  60  giorni  dalla  data  di ricevimento della denuncia salvo possibili sospensioni legate a richieste ulteriori.

Per gli operatori del settore è importante considerare che

  1. l’autorizzazione o la licenza di esercizio possono essere revocate previo contraddittorio,  con  provvedimento motivato dell’ufficio  competente;
  2. bisogna comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia e nei documenti a essa allegati, ivi incluse le modifiche conseguenti a operazioni societarie   straordinarie,   quali   la   cessione    o l’acquisizione di rami d’azienda inerenti  alla  vendita  di  energia elettrica. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni  dalla data in cui le predette variazioni si sono verificate. Per l’effetto, su  richiesta dell’ufficio competente il soggetto  obbligato  di  cui  al  presente comma fornisce ulteriori  elementi  o  documenti  a  integrazione  di quanto gia’ in possesso dell’ufficio stesso.
  3. In caso di variazioni di particolare entità, può emergere la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione o licenza di esercizio. I soggetti che presentano denunzia possono proseguire la propria attività utilizzando il codice di accisa già rilasciato.
  4. In caso di cessazione dell’attività i  soggetti  obbligati  ne danno  comunicazione  all’ufficio  competente  entro  trenta   giorni successivi alla medesima.

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