Biocarburanti, bioidrogeno: accise e obiettivi di sostenibilità

Il presente intervento rappresenta una breve analisi delle principali novità in materia di biomasse, biocarburanti, bioidrogeno e biocombustibili portate dal decreto legislativo 9 gennaio 2026 , n. 5 recante disposizioni in merito alla “ Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio”.
Il quadro normativo basato sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevede che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze. Si tratta di un obbligo di natura ambientale che impatta su prodotti sottoposti ad accisa.
Da un punto di vista pratico, la quota del 16% di fonti rinnovabili deve essere calcolata nel seguente modo:
- a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
- b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.
L’operatore economico deve certificare ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. Inoltre, ogni operatore deve aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione.
In particolare, il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità deve garantire:
- a) che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e del criterio delle riduzioni delle emissioni […];
- b) un livello adeguato di verifica indipendente da parte terza delle informazioni presentate per:
1) accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, valutando anche la frequenza e il metodo di campionamento usati e la solidità dei dati;
2) verificare che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati in modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. - Nel caso delle biomasse forestali, […] il livello di verifica indipendente da parte terza deve essere garantito a partire dal primo punto di raccolta delle stesse”.
L’articolo 2 del predetto decreto modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui si evidenziano i seguenti punti
- a) “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- b) “energia dell’ambiente”: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell’aria dell’ambiente, esclusa l’aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
- p) “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del presente decreto;
- v) “biocarburanti“: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;
- z) “biocarburanti avanzati“: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’Allegato VIII, parte A del presente decreto;
- aa) “biometano“: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione in rete gas;
- bb) “biometano avanzato“: biometano prodotto dalle materie prime di cui all’Allegato VIII parte A del presente decreto;
- cc) “biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni“: biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell’ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all’articolo 42 del presente decreto;
- dd) “biogas”: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse;
- ee) “bioliquidi“: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
- ff) “biomassa“: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
- gg) “biomassa agricola“: biomassa risultante dall’agricoltura;
- hh) “biomassa forestale“: biomassa risultante dalla silvicoltura;
- ii) “carburanti da carbonio riciclato“: combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due categorie”.
Per quanto riguarda il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria questo deve essere pari ad almeno il 42 per cento entro l’anno 2030 e il 60 per cento entro l’anno 2035.
E’interessante, inoltre, il ruolo giocato dalle fonti rinnovabili dell’energia adoperata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell’anno di riferimento. L’energia elettrica ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere interamente conteggiata come rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Per quanto riguarda la disciplina delle accise applicata ai biocarburante, si ricorda la circolare 31/2025 la quale fornisce istruzioni operative per la definizione dell’accisa sui prodotti finiti (HVO e biodiesel).
In particolare, secondo quest’atto di prassi, il depositario autorizzato ha l’obbligo di tenere una contabilità separata delle materie prime utilizzate presso il proprio impianto allo scopo di distinguere:
- materie prime avanzate;
- materie prime “double counting”;
- materie prime single counting, dalle quali si ottiene un biocarburante ad aliquota normale.
In altre parole, le tre tipologie di ciascuna materia prima (avanzata, double counting e single counting) potranno essere stoccate promiscuamente presso i depositi fiscali di produzione, a condizione che il depositario autorizzato ne mantenga la distinta contabilizzazione sotto la sua responsabilità oggettiva.
Allo scopo di identificare e distinguere contabilmente le tre tipologie di materia prima (avanzata; double counting; single counting), per i soli fini di stretta competenza dell’Agenzia delle dogane e monopoli, sono istituite apposite combinazioni (CPA, NC e CADD) nell’elenco dei prodotti che formano oggetto delle comunicazioni telematiche dei depositari autorizzati.
Il passaggio da una contabilizzazione in un unico registro ad un sistema dove vi sono diversi registri deve essere gestito sotto la piena responsabilità oggettiva del depositario autorizzato. In particolare, il depositario autorizzato deve far riferimento alle tre tipologie di materie prime , sulla base del bilancio di materia del proprio impianto redatto in base alla citata documentazione di carico nonché alle eventuali certificazioni di sostenibilità a sua disposizione. Il relativo bilancio di materia è effettuato tenendo presente che dalle materie prime double counting o avanzate, si ottiene un biocarburante ad aliquota ridotta, mentre da quelle single counting, si ottiene un biocarburante ad aliquota normale.
Inoltre, il depositario autorizzato:
- deve scaricare dal relativo registro, all’atto del passaggio in lavorazione, il quantitativo di ciascuna tipologia di materia prima impiegata;
- effettua la trasmissione dei dati di contabilità in forma esclusivamente telematica, inviando un distinto record per ciascuna tipologia di materia prima passata in lavorazione;
- deve colare in unico serbatoio il biocarburante da co-lavorazione. In tale serbatoio avviene l’accertamento di produzione da parte dell’Amministrazione finanziaria con le consolidate modalità ovvero con quelle previste nel disciplinare di impianto, ove sia attivo il sistema informatizzato di controllo INFOIL.
Il biocarburante ottenuto è ripartito tra le due tipologie (ad aliquota ridotta ovvero ad aliquota normale) in misura proporzionale ai quantitativi di ciascuna tipologia di materia prima utilizzata per ottenerlo.