compliance e AEO

AEO e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

L’analisi dell’AEO rispetto alla compilazione del questionario di autovalutazione e, in generale, al suo mantenimento abbisogna di una breve ricostruzione della tutela in dogana dei diritti di proprietà intellettuale   e dei segni distintivi.

Tali considerazioni sono importanti per una completa valutazione dell’osservanza delle diverse normative afferenti alle operazioni doganali nelle quali è coinvolto l’operatore economico.

In quadro giuridico è delineato dal regolamento n.608/2013 del Parlamento e del Consiglio europei del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, il quale già nel proprio secondo considerando afferma che: “…La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo…”.

A tale enunciato di carattere programmatico, si deve aggiungere il quarto considerando che definisce il ruolo dall’autorità doganale e cioè: “…Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale in conformità della normativa doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale…” ribadendo che “… Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associazioni di produttori…”infatti, continua “… Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale…”.

Parimenti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale può intrecciarsi con la protezione della salute la quale rappresenta un aspetto della gestione del rischio in dogana; infatti nell’undicesimo considerando viene segnalato che: “…per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell’Unione…”.

Sempre in termini di descrizione generale del contesto normativo, è importante segnalare che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si estenda anche agli altri Stati membri diversi da quello ove l’infrazione è stata verificata oltre a garantire un’adeguata informazione dei soggetti lesi; parimenti, è opportuno la previsione del blocco dello svincolo delle merci allo stato estero  reputate contraffatte o usurpative  di avviare un procedimento inteso ad accertare se sussiste una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

In primo luogo, conviene indicare quali sono i “diritti di proprietà intellettuale” che di seguito si descrivono.

Bisogna ricordare il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” il quale, di concerto con il codice civile, definisce il marchio[1] come segno distintivo d’impresa composto da “i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa  da  quelli di altre imprese; e ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  chiaro tale   da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della  protezione  conferita  al titolare” e dotato di capacità distintiva e liceità: in merito a quest’ultimi aspetti, il codice della proprietà intellettuale stabilisce all’articolo 13 comma 1 che: “…1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio…”mentre all’articolo 14 “…1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi…” ed anche “…2. Il marchio d’impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo…”.

Tale marchio d’impresa rappresenta uno strumento distintivo che può essere adoperato in modo esclusivo dal soggetto che ha provveduto alla registrazione attraverso la proposizione di una domanda ad hoc e, secondo l’articoloc15 del CPI il quale al terzo comma specifica che  “…limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini…” e puntualizza al quarto comma “…La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare…”.

Vengono poi i disegni e i modelli che, secondo l’articolo 31 del CPI “…possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale…” . E’ interessante ai fini doganali capire cosa si intende per prodotto e cioè “…. qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto…”.

I disegni e modelli devono possedere i caratteri della novità ed individualità[2].

Il regolamento in parola include anche la tutela di “… un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione…”.

Nell’ambito della disciplina nazionale, gli articoli 1 e 2 della legge 633/1941 prevedono rispettivamente che “…Sono protette…le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore…” mentre l’altra norma menzionata puntualizza che “…In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell’architettura; 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico…”.

Sempre con un mero intento descrittivo, il novero dei diritti di  proprietà intellettuale da tutelare anche attraverso il coinvolgimento della dogana, si estende ai brevetti,  alla privativa per ritrovati vegetali, alla topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione; al  modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione; alla  denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione e, infine, all’indicazione geografica cui si intende dedicare un’attenzione specifica.

Il brevetto secondo il primo comma dell’articolo 45 del CPI ha ad oggetto “…le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale…”; è da ricondurre nell’ambito del brevetto la registrazione di un modello di utilità definito dall’articolo 82 della predetta fonte normativa come “…nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti…”.

Rientrano in quest’ambito le privative per nuove specie vegetali che appartengono al loro “ costitutore” ovvero la persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente.

La tematica delle privative vegetali è regolata dal regolamento n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali secondo cui questi diritti di proprietà intellettuale hanno ad oggetto “…per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie…” e per varietà si intende “…per «varietà» si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:  definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;  distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;  considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato….”. E’ necessario che la varietà, per essere oggetto di privativa, possegga le seguenti caratteristiche: distinzione, omogeneità, stabilità e novità.

Poi la topografia di un prodotto a semiconduttori e cioè una serie di disegni correlati, fissati o codificati che rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. Ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in un qualunque stadio della sua fabbricazione. Trova definizione e tutela nell’articolo 87 del CPI secondo cui “…prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica…”. Questa tipologia di prodotto trova piena tutela, anche in caso di importazione, nell’articolo 95 del predetto testo normativo che recita quanto segue: “…a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonchè la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e’ fissata la topografia…”.

Inoltre, per i settori farmaceutico e fitosanitario si ricordano rispettivamente il certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali e il certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne la tutela dell’indicazione geografica si evidenzia quanto segue. In ambito unionale, il primo ordine di tutela è fornito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, secondo il quale istituisce un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti garantendo: una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

In particolare, ai fini del suddetto regolamento[3] la denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Invece, l’indicazione geografica è costituita da un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b)  alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; c)  la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. Sono definiti simboli dell’Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

Inoltre, nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.  Hanno una simile protezione anche le specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto; lo stesso vale per i marchi “prodotti di montagna” e “prodotto dell’agricoltura delle isole”.

Invece per quanto riguarda l’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose  vengono individuati alcuni elementi base che di seguito si tratteggiano.

In primis, per le indicazioni geografiche registrate o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle unionali in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria.

Poi gli Stati membri non possono vietare o limitare l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi alla disciplina unionale.

Si inserisce solo a mero titolo di informazione la particolare cura relativa all’importazione di prodotti biologici per cui l’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi prodotto che sia stato importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione dovrebbe essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare. Il prodotto biologico è ricavato da un processo produttivo biologico consistente in metodi di produzione in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione come previsto dal regolamento 2018/848  del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; più nel dettaglio si intende per attività produttiva “qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto”.

Il prodotto biologico realizzato all’interno del territorio doganale oppure importato deve essere etichettato come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici. Infatti, allo scopo di incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire di fare riferimento alla produzione biologica unicamente nell’elenco degli ingredienti di alimenti trasformati a determinate condizioni, in particolare a condizione che l’alimento in questione sia conforme a certe norme di produzione biologica. In particolare, l’articolo 33 “ Logo di produzione biologica dell’Unione europea” del regolamento in parola prevede che “…1.   Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento…”; in particolare il logo è descritto nell’allegato V.

Vale la pena aggiungere che il suddetto regolamento nell’articolo 45 comma 5, in un’ottica di gestione del rischio, stabilisce che  “…5.   Il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57), del presente regolamento…” ed infatti, la norma n. 6.   Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo prevede che  i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi sono trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto e muniti di un’identificazione dell’esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, e sono accompagnati, se del caso, dal certificato di controllo per l’importazione da paesi terzi; inoltre al proprio secondo comma “ …Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve, per poi effettuare una preparazione o commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell’imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), accerta che il certificato di ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche è esplicitamente indicato nelle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo…”.

 

Una volta descritti i diversi aspetti dei diritti di proprietà intellettuale è importante indicare quali sono o potrebbero essere i fenomeni patologici che minano l’osservanza della disciplina doganale; in particolare, i fenomeni che un operatore economico, ancorché se AEO o se intende acquisire tale status, sono le merci usurpative definite come “…oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione…” e quelle contraffatte caratterizzate da  “…a) un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio…” oppure da “…b) …. un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine…”. Vale la pena specificare che “…c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica…”. Poi, per completare il quadro degli elementi generatori di sanzioni doganali e penali, si ricordano le «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» rappresentate da beni  per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovati, sono a prima vista: “…a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro…” o “…b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro…” oppure “…qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro…”. Tali fenomeni patologici, come già tratteggiato, sono connessi ad una sanzione che, secondo l’articolo 30 del regolamento in parola, devono rispondere  a tale previsione: “…Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari delle decisioni assolvano agli obblighi previsti dal presente regolamento, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive…”; in altre parole, anche in manteria di sanzioni doganali legate ai diritti di proprietà intellettuale è necessario fare affidamento al principio di proporzionalità.

Il regolamento unionale in parola si applica a merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione; in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;  vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

Tali beni devono essere sottoposti a controlli basati sulla proporzionalità da mezzo d’indagine e interesse da proteggere e supportati da un’adeguata analisi dei rischi.

Inoltre, è importante evidenziare come non rientrino nel novero sopra delineato, le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, quelle prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori oppure fabbricate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto

[1] a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;

  1. b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
  2. c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

[2] a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( 4 );

  1. b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
  2. c) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

[3] Articolo 7: “…Disciplinare 1.  Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: a)  il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c)  la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3; d)  gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f)  gli elementi che stabiliscono: i)  il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

  1. ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2; g) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici; h)  qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione. 2.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.