compliance e AEO

Importazione e regime 42 (pagamento IVA nel paese UE dove i beni vengono immessi in consumo): alcune considerazioni

La corte di Cassazione Sez V con l’ordinanza n. 22721 del 6 agosto 2025 in merito al regime doganale 42 ( pagamento IVA nel paese UE dove i beni vengono immessi in consumo) ha affermato il seguente principio di diritto: “ L’applicazione del regime doganale 42, di cui all’articolo 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE  e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell’Iva al momento dell’immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale; ne deriva l’inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di Iva”.

In particolare secondo il predetto regime, lo Stato membro UE esenta le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un Paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d’arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall’importatore

designato o riconosciuto come debitore dell’imposta in virtu’dell’articolo 201, è esente conformemente all’articolo 138 della direttiva 2006/112. Per queste ragioni, al momento dell’importazione di un bene commerciale nel territorio dell’Unione Europea, la sua immissione con formalità semplificate (cd.libera pratica) senza il pagamento dell’IVA e i beni così importati possono poi essere oggetto di successive cessioni comunitarie da parte dell’importatore.

L’agevolazione in esame è rilevante, in quanto sensi dell’art. 67,comma 1, lett. a) del d.P.R. 633/1972, l’applicazione del regime “42” comporta l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale a

merce proveniente da Paesi extra comunitari in virtù di operazioni che, normalmente, sono soggetti a formalità e controlli, ad es. la verifica della licenza d’importazione e i controlli sanitari (v. nota illustrativa 1.4.2014, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Inoltre, determina una modifica del regime impositivo, poiché sottrae i beni importati ai dazi UE normalmente previsti dalla disciplina unionale e all’assolvimento dell’IVA in dogana, sul presupposto che il pagamento avvenga nello Stato, diverso da quello di sdoganamento, in cui il bene viene immesso in consumo, secondo il meccanismo del reverse charge.

Il regime iva 42 insieme al 45 rappresenta uno dei due casi per cui il decreto legislativo 141/2024 non ha riconosciuto la natura di tributo doganale che è una posizione ormai estesa alla Corte Costituzionale alla totalità di ipotesi di IVA all’importazione ( sentenza 93 del 3 luglio 2025).

Ciò nonostante, la compliance con la disciplina IVA costituisce un’area aziendale ai fini del mantenimento dell’AEO per il quale è richiesta, tra gli altri criteri, l’assenza di violazioni gravi e ripetute in ambito fiscale.

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