Esportazione senza passaggio della proprietà: no cessione all’esportazione. No plafond
L’Agenzia delle entrate con la risposta n.34/2025 del 14 febbraio 2025 avente ad oggetto “Disciplina IVA delle c.d. esportazioni ”franco valuta” – Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”ha affermato il principio generale per cui se non c’è cessione della proprietà e corrispettivo non si può parlare di cessione all’esportazione rilevante ai fini IVA e per quanto riguarda la formazione del plafond.
Cos’è l’esportazione franco valuta? L’esportazione franco valuta rappresenta l’operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, esporta propri beni dall’Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. Se dal punto di vista doganale tale operazione rappresenta un’esportazione, sotto il profilo IVA, non si può parlare di “cessione all’esportazione” per assenza degli elementi indicati dall’articolo 8 del DPR 633/1972 e meglio descritti dalla risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008 dell’Agenzia delle entrate.
Esistono eccezioni al principio generale? Si. Infatti, l’ipotesi oggetto della risposta n.34/2025 non è assimilabile alla fattispecie del consignment stock poiché secondo la risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate: “ [la cessione] avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l’interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall’inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento”.
L’ operazione in esame non costituendo ”cessione all’esportazione” ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/1972, non concorre alla formazione del plafond.