compliance e AEO,  valore in dogana

Plafond IVA, esportatore abituale e compensazione IVA

La Sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n.30801 del 19 ottobre 2022    in materia di meccanismo del plafond dell’IVAha statuito che “…Deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, I. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell’Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale  (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese)…” e ha aggiunto che “ [il plafond]… si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente …” .

Il plafond è un meccanismo che consente al suo titolare di effettuare acquisti e importazione senza pagamento dell’IVA. In particolare, questo meccanismo è attivabile da colui il quale (esportatore abituale) “…compiendo frequentemente operazioni non imponibili – identificate dal legislatore nelle cessioni all’esportazione e nelle operazioni ad esse assimilate, ex artt. 8 e 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché nelle cessioni intracomunitarie di beni ai sensi dell’art. 41 del di. 30 agosto 1993, n. 331 -, è abilitato a diffalcare il credito Iva maturato in ragione di esse dall’acquisto o dall’importazione di beni o di prestazioni di servizi sulle quali diversamente il fornitore dovrebbe applicare l’Iva effettuando la rivalsa nei suoi confronti» (Cass., Sez. 5, 1/12/2020, n. 27389), consente al predetto di acquistare beni e servizi senza applicazione di Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile), per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d’affari (Cass., Sez. 5, 1/12/2020, n. 27389), utilizzando direttamente il credito Iva maturato, attraverso la sua compensazione in occasione di ciascuna operazione passiva imponibile, tant’è che al suo fornitore è consentito di porre «in essere la rivalsa prevista dall’art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972, non attraverso una controprestazione monetaria, ma ottenendo lo scomputo di un credito del soggetto passivo, ovvero dell’acquirente, dall’Erario» (Cass., Sez. 5, 1/12/2020, n. 27389, cit.)…”.

La gestione del plafond IVA rappresenta un importante aspetto della trade compliance e della gestione dell’AEO.