CEDU (caso Italgomme Pneumatici): illegittima discrezionalità senza limiti dell’Amministrazione fiscale. Alcune considerazioni sulle ripercussioni in materia doganale
La sentenza della Corte di giustizia dei diritti dell’uomo (CEDU), prima sezione, caso Italgomme pneumatici s.rl. e altri c.Italia) (Ricorsi n. 36617/18 e altri 12) emessa in data 6 febbraio 2025 ha stabilito che l’articolo 52 del DPR n.633 del 26 ottobre 1972 nella parte del suo primo comma dove recita che “ [gli uffici dell’imposta per il valore aggiunto] possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali […] per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni ..”poiché aumenta in modo generale, illimitato e sproporzionato la discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria e pertanto è in contrasto con gli articoli 8, 13 e l’articolo 6 comma 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo
Tale valutazione si applica anche ad altre norme, come alcuni articoli del DPR n.600 del 29 settembre 1973, che prevedono un forte potere discrezionale in capo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) senza però istituire a favore dell’contribuente le dovute garanzie.
LA CEDU concludeva in questi termini: “in particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità degli Stati contraenti nei confronti delle persone giuridiche, del carattere meno grave dell’ingerenza (a causa dell’assenza di poteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe in materia fiscale, la Corte ritiene che il contesto giuridico interno abbia conferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato per quanto riguarda sia le condizioni di attuazione delle misure controverse sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure controverse l’ambito di applicazione di tali misure. Allo stesso tempo, il quadro giuridico interno non forniva garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure impugnate, sebbene suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. Pertanto, il quadro giuridico interno non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi della Convenzione. La Corte ritiene che, in tali circostanze, non si possa affermare che l’ingerenza in questione sia stata “conforme alla legge”, come richiesto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione”.
La pronuncia in esame è molto importante poiché potrebbe avere delle conseguenze anche negli accertamenti ed accessi nell’ambito dalla disciplina doganale (decreto legislativo 141 del 26 ottobre 2024); al riguardo, si ricorda il processo di revisione di iniziativa dell’Ufficio doganale per il quale, secondo il manuale per le revisioni delle dichiarazioni doganali , si prevede quanto segue: “ L’attività di controllo dell’Agenzia delle Dogane presso il contribuente si realizza attraverso l’effettuazione di accessi, ispezioni, verifiche e ricerche. Si tratta di quattro distinte operazioni, previste dall’art. 52 del DPR 633/72 esplicitamente richiamato dall’art. 11 del Dlgs n° 374/90” ed ancora “Le ricerche Le ricerche sono volte a reperire materiale (contabile ed extra-contabile) utile all’accertamento. Gli accessi sono, dunque, funzionali all’esecuzione delle ispezioni, delle verifiche e delle ricerche. Abilitati ad esercitare i poteri d’intervento appena richiamati sono, tra gli altri: – gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate; – le Dogane; – le Direzioni Regionali delle Entrate; – le Direzioni Regionali delle Dogane; – la Guardia di Finanza”.