accise e imposte di consumo

L’accisa tra natura di imposta di competenza statale e finalità specifica

L’accisa oltre ad essere un’imposta indiretta, monofase, di natura amministrativa, legata al ciclo produttivo, armonizzata e a formazione progressiva, rappresenta un tributo di competenza statale: è contrario alla direttiva 2003/96/CE del 7 ottobre 2002  una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Ciò rappresenta la conclusione della Corte di giustizia dell’UE, Sezione V, 30 maggio 2024, C‑743/22 la quale ha  aggiunto che nel sistema delineato dalla direttiva 2003/96/CE del 7 ottobre 2002, se, da un lato, il Legislatore unionale ha voluto creare un sistema di tassazione armonizzato, dall’altro, ha previsto in capo agli Stati membri la facoltà di istituire esenzioni, agevolazioni e aliquote differenziate a condizione che vengano rispettati dei limiti; al riguardo, nel punto 40 della sentenza in commento si legge: “ la volontà del legislatore dell’Unione di inquadrare rigorosamente la possibilità di prevedere aliquote differenziate per uno stesso prodotto trasparirebbe dai lavori preparatori della direttiva 2003/96. Mentre l’articolo 5, paragrafo 1, della Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici (GU 1997, C 139, pag. 14), ai sensi del quale «[g]li Stati membri possono applicare aliquote d’imposta differenziate in funzione dell’utilizzazione o della qualità di un prodotto, a condizione che queste rispettino i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario», conferiva agli Stati membri un margine di discrezionalità relativamente ampio per determinare le aliquote di tassazione dei prodotti energetici, tale margine è stato notevolmente ridotto nel corso dell’iter legislativo. Infatti, l’articolo 5 della direttiva 2003/96 autorizza gli Stati membri a prevedere, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti da tale direttiva nonché nel rispetto del diritto dell’Unione, aliquote d’imposta differenziate solo nei casi tassativamente elencati in detto articolo (sentenza del 16 novembre 2023, Tüke Busz, C‑391/22, EU:C:2023:892, punti 46 e 47)”.

In particolare, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione UE, possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni. Devono, però, dimostrare la presenza di finalità specifiche (no mero bilancio) e il rispetto delle norme fiscali dell’Unione applicabili all’accisa o all’IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

Il punto 64 della sentenza C-743/22 evidenzia come: “ un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, segnatamente mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C‑833/21, EU:C:2023:516, punto 42 e giurisprudenza citata)”;d’altronde ciò fa dell’accisa un importante elemento della fiscalità ambientale.