circular economy

Un approfondimento sull’esportazione di materie prime critiche e rottami ferrosi: notifica preventiva e sanzioni

L’Agenzia delle dogane e monopoli con il proprio avviso del 23 settembre 2024 informava della “…creazione in TARIC di un codice documento “65YY” da inserire nelle dichiarazioni di esportazione, per indicare l’avvenuta notifica dell’informativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell’ art. 30 comma 2 del decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51, relativo alle esportazioni di materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 dell’ articolo 30 o di rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1…”. Si tratta, in altre parole, di una norma nazionale volta a gestire l’export di materie prime critiche strategiche (raw critical material).

L’articolo 30 del decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51 prevede quanto segue:

  • Obbligo di notifica preventiva (60 giorni prima dell’esportazione) “…2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione…”;
  • Esportazione di materie prime critiche strategiche e rottami ferrosi “…sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. ((I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902)) della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ((comune)) , anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.((Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2))…”;
  • in caso di violazione sono previsti delle sanzioni che di seguito si riportano: “… Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione…”