• compliance e AEO,  free trade agreement

    AEO, authorized economic operator e sistema logistico per distinguere le merci unionali da quelle non unionali

    Le linee guida unionali sull’AEO (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) nel proprio allegato 2 indicano la necessità di adottare un sistema logistico capace di distinguere  le merci unionali da quelle non unionali allo scopo di garantire un adeguato livello di compliance con la normativa sull’origine preferenziale e, di conseguenza, degli accordi di libero scambio (free trade agreements). Pertanto, il rischio di confusione e mancata tracciabilità dei beni unionali da quelli che non lo sono imporrebbe: a)procedure di controllo interno; b)verifiche dell’integrità dei dati inseriti per verificare che siano corretti. Per quanto riguarda il QAV (questionario di autovalutazione da presentare insieme all’istanza per l’AEO) è il punto n.3.2.2 il quale bisogna rispondere…