• compliance e AEO

    Programma di controllo interno: una breve directory per comprendere come “fare” il tuo PIC o internal compliance program

    Il programma interno di compliance (PIC) rappresenta un documento aziendale capace di organizzare i diversi processi di monitoraggio delle attività legate al rischio garantendo, in questa maniera: La riduzione della complessità dei controlli delle aree di rischio; La mitigazione delle conseguenze legale ai rischi; Velocità nell’adozione di azioni correttive. Costituisce un importante tassello per l’adempimento degli obblighi di compliance legati al decreto legislativo 211/2025 e all’ottenimento e gestione dell’AEO. Come fare un programma interno di compliance (PIC)? Oltre alle raccomandazioni 2019/1318 2021/1700 dell’Unione europea  si possono ricordare: Linee guida del MIMIT che fornisce le linee guida europee ; Le linee guida (Internal Compliance Programme Guidelines for compiling an Internal Compliance Programme…

  • compliance e AEO,  free trade agreement

    Accordo di libero scambio UE MERCOSUR. Sei preparato? Analisi dei principali aspetti operativi

    Il primo maggio 2026 entra, provvisoriamente, in vigore l’accordo ITA (interim trade agreement) tra l’UE e il MERCOSUR. Cosa devono fare gli operatori economici per godere del trattamento preferenziale dell’ITA tra UE e MERCOSUR? Lo status di origine preferenziale deve essere dichiarato dall’importatore. L’importatore, infatti: deve indicare tale status nella dichiarazione doganale da redigere secondo la normativa locale; può invocare tale beneficio entro i due anni dalla data dell’importazione. Di quale documento ha bisogno l’importatore per chiedere il trattamento preferenziale? L’importatore ha bisogno dell’attestazione d’origine (statement of origin) rilasciata dall’esportatore con una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Questo termine può essere superato se: ricorrono circostanze eccezionali; i…

  • compliance e AEO,  valore in dogana

    Nuovi strumenti per assicurare la compliance doganale in materia di valore in dogana: Il Compendio sul valore in dogana versione 2025

    L’agenzia delle dogane e monopoli (ADM)con un proprio avviso del 14 aprile 2026 ha informato gli operatori economici che è stata pubblicata la versione italiana del  “ Compendio sul valore in dogana versione 2025. nuovi strumenti – commenti 19 e 20, conclusione 38 e sentenza c – 770/2021” . Ha evidenziato le seguenti peculiarità: Nel commento 19, sono state approfondite alcune casistiche al fine di distinguere le commissioni d’acquisto, elementi da escludere dal calcolo del valore in dogana (art 72.1, lettera e) CDU), dalle commissioni e spese di mediazione, che, invece, sono elementi da includere nel calcolo del valore in dogana (art 71.1 lettera a) CDU). Nel commento 20, è…

  • compliance e AEO,  valore in dogana

    Valore in dogana, società non collegate e rideterminazione del prezzo. Dichiarazione semplificata

    Cosa succede quando al momento dell’importazione è noto solo il prezzo provvisorio? Secondo la CGUE (Terza Sezione) C-782/23 del 15 maggio 2023 se nel contratto di vendita contiene la previsione di un prezzo da fissare successivamente all’importazione effettuata con fattura pro forma, il valore definitivo deve essere calcolato seguendo il criterio di transazione attraverso la procedura della dichiarazione doganale semplificata. Il valore da fissare viene calcolato sulla base di criteri già contenuti nel contratto di vendita. In linea generale, il valore in dogana deve stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che esclude l’impiego di valori arbitrari e fittizi. Inoltre, ai sensi degli articoli 70 e 74 del codice doganale…

  • compliance e AEO,  made in

    Il principio del melted and poured per assicurare la trade compliance degli operatori

    Il 30 giugno il regolamento UE 159/2019 recante misure di salvaguardia in ambito siderurgico cessa la propria efficacia. In questa prospettiva la Commissione europea intende promuovere delle misure volte ad individuare il paese d’origine dell’acciaio sulla base del principio di “melted and poured” (fuso e colato). Tale principio individua l’origine non preferenziale dell’acciaio nel luogo  in cui l’acciaio e il ferro grezzi vengono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un impianto siderurgico e successivamente fusi nel loro stato solido primario. Questo stato solido primario può comprendere un prodotto semilavorato, inclusi, a titolo esemplificativo, bramme, billette o lingotti, oppure un prodotto finito di laminazione dell’acciaio. In questa maniera sarà più…

  • accise e imposte di consumo

    Deposito fiscale, alcoli e cali: il valore della compliance, aggiornamento e formazione

    La gestione di un deposito fiscale per la produzione di prodotti alcolici richiede la compliance/osservanza verso obbligazioni attinenti alla cauzione e alle garanzie alla circolazione e alla telematizzazione delle scritture contabili In particolare, il titolare di un deposito fiscale di prodotti alcolici è tenuto alla contabilità di magazzino prevista dall’articolo 7 del D.M 2001 del 27 marzo 2001 che così recita: “…il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall’Agenzia: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito; b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti…

  • accise e imposte di consumo

    Accise, principio di equivalenza e lotta al climate change

    La situazione geopolitica internazionale (Iran, Ucraina, Libia USA e Russia) e la necessità di combattere il cambiamento climatico e i disastri ambientali a quest’ultimo legati impongono la necessità di sfruttare fonti energetiche alternative e sostenibili che, in termini di accisa, sono combustibili e carburanti di origine vegetale, animale oppure da rifiuti. Molto spesso si tratta di prodotti energetici non definiti da testo unico delle accise (TUA o decreto legislativo 504 del 1995) che devono essere trattati, ad ogni modo, in osservanza del principio dell’equivalenza in virtù del quale la tassazione (ai fini delle accise) si basa sull’effettiva destinazione d’uso o utilizzazione del prodotto, piuttosto che sulla sua mera composizione chimica…

  • valore in dogana

    Valore dogana e valore d’esportazione

    Il valore in dogana è calcolato attraverso l’applicazione del criterio di transazione e cioè del prezzo pagato o da pagare; solo in caso non sia possibile applicare tale criterio se ne applicano altri. Proprio in quest’ambito, si inserisce la sentenza resa dal Tribunale dell’UE Sezione V causa T‑296/25  del 25 marzo 2026 per cui il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore…

  • compliance e AEO,  valore in dogana

    Valore in dogana: si per costi per prestazioni immateriali per progettazione di etichette

    Il valore in dogana è calcolato attraverso l’applicazione del criterio di transazione e cioè del prezzo pagato o da pagare; solo in caso non sia possibile applicare tale criterio se ne applicano altri. Tra gli elementi da aggiungere al valore fatturato, la Corte di giustizia dell’UE, Sez I, del 26 marzo 2026 nella causa C‑307/23, ha rilevato che i costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate. Si aggiungono tali costi quando i modelli sono stati elaborati fuori dall’UE su richiesta e…

  • compliance e AEO,  made in

    Origine non preferenziale: trasformazione sostanziale anche in assenza di cambiamento di voce effettuata con lavorazione a freddo

    L’origine non preferenziale o made in può essere determinata in relazione ad una trasformazione sostanziale realizzata con una lavorazione a freddo (non prevista dalla regola) e senza che vi sia un cambiamento di voce doganale. Vale la pena chiedersi cos’è l’origine non preferenziale? L’origine non preferenziale e cioè la nazionalità economica di un bene rappresenta la caratteristica principale per l’applicazione di misure antidumping e di natura extrafiscale (per esempio: CBAM, EUDR, misure restrittive e sanzioni). L’origine non preferenziale è determinata attraverso regole d’origine stabilite dalla WTO e dal regolamento delegato 2446/2015 nell’allegato 22-01. I prodotti possono essere interamente ottenuti in un territorio doganale oppure possono richiedere il coinvolgimento di più…