Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri sulla nuova responsabilità dell’ente. Compliance 231 come pilastro dell’AEO e del SOAC

Il Consiglio dei ministri con il proprio comunicato stampa n. 185 pubblicato il 4 agosto 2025 informa che ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I punti salienti sono:
Il superamento della distinzione tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione.
- La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito; in altre parole, l’ente risponde soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la commissione del reato. Ciò supera l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente.
- Per i reati colposi è introdotta la presunzione di interesse o vantaggio dell’ente qualora dall’inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività sia derivato, in misura apprezzabile, un “risparmio di spesa” o un “incremento della produzione”.
- Sono definiti: il contenuto essenziale del modello di organizzazione e gestione, la procedura per la sua adozione e revisione e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità. Inoltre, molto interessante per gli operatori doganali e del settore delle accise, i modelli adottati in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati; il giudice che intenda discostarsene deve puntualmente motivare, evidenziando i profili di inidoneità. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO.
- Per le PMI, l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.
Viene inoltre evidenziato che:
- Sono ampliate le cause di estinzione di cui l’ente può beneficiare: alla remissione della querela e all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, purché l’illecito dell’ente risulti occasionale, si aggiunge una specifica causa di estinzione in presenza di condotte riparatorie successive al fatto, volte a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero; in presenza di delitti, l’ente non può beneficiarne più di due volte.
- In materia ambientale e tributaria, l’illecito si estingue a fronte dell’eliminazione della carenza organizzativa asseverata e, per i reati tributari, dell’integrale pagamento degli importi dovuti.
Il testo interviene inoltre sull’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente.
Quanto al procedimento di accertamento, il pubblico ministero è tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito; l’omessa indicazione è causa di nullità, anche del decreto che dispone il giudizio.
Per quanto riguarda il sequestro preventivo tale misura è esclusa quando l’ente offra idonea cauzione; l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice. Inoltre, l’applicazione della sanzione su richiesta è accessibile all’ente indipendentemente dalla difendibilità del giudizio nei confronti della persona fisica, con esclusione per i delitti di cui all’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale; la confisca può essere disposta anche quando la sentenza sia stata pronunciata su richiesta delle parti. È introdotta una causa di estinzione dell’illecito decorsi cinque anni dall’irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, ovvero due anni in caso di irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza che l’ente abbia commesso un illecito della stessa indole.
In favore degli enti di piccole dimensioni (PMI) , nei casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente, il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica.
I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non sono menzionati nel certificato richiedibile da terzi.
Infine, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, con limitazione agli illeciti attinenti alla criminalità d’impresa e previsione di sanzioni interdittive per i soli reati più gravi.