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Ravvedimento operoso e rimborso: no per le sanzioni si per tributi ed interessi

L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. n 472 del 1997:

  1. consiste nella possibilità per il contribuente di regolarizzare le violazioni commesse beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative di natura tributaria a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamenti delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
  2. consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata (Cass. n. 33093 del 2022);
  3. si perfeziona attraverso il versamento della sanzione in misura ridotta, del tributo e dei relativi interessi moratori.

In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione Sez V n. 3346 del 14 febbraio 2026 affronta il diritto del contribuente a chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di sanzione e tributo e relativo interesse, praticando il seguente distinguo:

  1. Per le sanzioni pagate in misura il relativo versamento rappresenta causa ostativa al loro rimborso. Il ravvedimento operoso che ha natura negoziale implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata. Tale istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente (Cass. n. 6108 del 2016)
  2. Per i tributi e i relativi interessi, il pagamento rappresenta una dichiarazione di scienza e pertanto oggetto di successive modifiche.

In merito ai tributi e sanzioni, la sentenza 3346/2026 ribadisce che il debito tributario è un’obbligazione generata e regolata dalla legge e, per l’effetto,  il riconoscimento del debito tributario non coincide con l’accettazione dello stesso; tale pronuncia riporta quanto segue: “costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci” (Cass. n. 2463 del 18/06/1975)”.

Per approfondimenti:

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