La colpa in organizzazione, modelli di organizzazione e gestione ex D.lg 231/2001, accise e compliance doganale

La colpa di organizzazione rappresenta, secondo la Corte di Cassazione Sez IV penale 4 marzo 2026 n.8397, un elemento importante per l’individuazione della responsabilità dell’ente secondo il modello di governance del rischio previsto dal decreto legislativo 231/2001. Colpa di organizzazione vuol dire colpevole omissione dell’adozione delle misure richieste dalla normativa in via cautelare per evitare la commissione di reati. La colpa in organizzazione può avere delle ricadute importanti nella gestione delle attività doganali e di quelle legate al commercio internazionale (segnatamente previste dal decreto legislativo 211/2025) ma può anche fornire interessanti contributi di riflessione in materia di SOAC (accise).
In termini generali, la responsabilità da reato degli enti rappresenta una responsabilità che coniugando insieme i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo configura un tertium generis compatibile, secondo la consolidata giurisprudenza (SS.UU 38343 del 24 aprile 2014) con i principi costituzionale di:
- responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza;
- imputazione oggettiva
In questa prospettiva il criterio dell’interesse dell’ente rappresenta una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante e cioè nel momento della commissione del fatto ed ha natura soggettivo mentre l’elemento del vantaggio dell’ente ha oggettiva come valutazione ex post sulla base degli effetti concreti del reato (ex multis si ricorda la sentenza 22586 del 17 aprile 2024).
In caso di reati colposi di evento, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente (azienda) dell’obbligo di effettuare azioni basate sulla diligenza necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità: è punita la condotta del soggetto agente piuttosto che l’evento conseguenza della prima. E’ necessaria, però, la dimostrazione della colpa di organizzazione che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo; più concretamente, ciò si manifesta come un riscontro del deficit organizzativo che consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Spetta, invece, all’accusa dimostrare:
- l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente;
- L’interesse dell’ente nella condotta della persona fisica previa l’individuazione della dinamica del collegamento tra l’azione della persona fisica e l’interesse dell’ente (Corte Cassazione Sez VI 27735 del 18 febbraio 2010).
E’ possibile infatti parlare di violazione colpevole di una regola cautelare.
In materia di accise, 231 e colpa si può approfondire con:
C.Diana Riforma-dei-reati-in-materia-di-accise-ed-impatto-sul-mog-231 in IUSTLAB.
F.Rinaldini Luci e ombre della riforma dei reati in materia di accise in Giurisprudenza penale
G.Drommi Accise e imposta di consumo: l’importanza nei modelli “231” in Il Doganalista
Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in Giurisprudenza penale
C. Santoriello La complessa sorte dei reati doganali e la responsabilità degli enti in Rivista 231
A.Elia G.Giannusa Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale