accise e imposte di consumo

Addizionali sull’energia elettrica e legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e monopoli: il principio dell’effettività della tutela

La Corte di Cassazione analizzando la possibilità che il cliente finale possa richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica non al proprio fornitore ma direttamente all’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) ha enunciato il seguente principio di diritto “in tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, permane, in forza del principio unionale di effettività della tutela, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all’impugnazione del diniego di rimborso, proposta dal consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, stante l’inefficacia nei suoi confronti della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. nella l. n. 20 del 1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007), derivante dall’esaurimento di detto rapporto per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti del fornitore, non essendo mai stato rimosso l’ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta o “orizzontale” della direttiva unionale tardivamente attuata dallo Stato italiano”.

In merito alla ormai incompatibilità dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, la Corte di Cassazione ha ricordato nuovamente che tale imposta è priva di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio (ex plurimis, Cass. n. 27101 del 23/10/2019; n. 15198 del 4/06/2019; Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.) e non essendo riscontrabile “un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione», che consiste nella riduzione dei “costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola” nonché nella promozione della “coesione territoriale e sociale” (Cass. n. 16142 del 28.07.2020).

La Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato con sentenza n. 43 del 2025, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del d.l.  n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella l. n. 20 del 1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; infatti, bisogna escludere che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), del d.l. n. 511 del 1988 prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale “in favore delle province”, che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali”.

In merito al diritto al rimborso la sentenza in commento ha sviluppato le seguenti considerazioni. Non esiste una disciplina europea del rimborso poiché tale istituto viene regolato dalle norme dell’ all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro (CGUE, C-316/22 punto 33; CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken,C-35/05, punto 37), purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenze del 17 giugno 2004, Recheio –Cash & Carry, C‑30/02, punto 17, e del 6 ottobre 2005, MyTravel, C‑291/03, punto 17).

Invece, in merito all’esperimento del diritto di rimborso, qualora il consumatore finale, la giurisprudenza ha affermato che nei casi di impossibilità o di eccessiva difficoltà per il consumatore finale di ottenere detto rimborso dal fornitore il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato (CGUE, C-35/05, cit., punto 41; CGUE, 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, punto 53). La Cassazione ha chiarito che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo vigente ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è, in termini generali, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito; soltanto nel caso in cui il consumatore dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore), può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (ex multis, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019).