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A quali dati doganali prestare attenzione per il CBAM: cosa interessa alla UE. Ultime novità normative.

Il regolamento di esecuzione (ue) 2025/2619 della commissione del 16 dicembre 2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 reca le modalità operative di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità doganali.

Specifica che le autorità doganali nazionali devono comunicare:

“a) il numero EORI;

  1. b) in assenza di numero EORI, la forma di identificazione dell’importatore, dichiarata a norma dell’articolo 6,paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
  2. c) il numero di conto CBAM dell’importatore o del rappresentante doganale indiretto, a meno che l’importatore o il rappresentante doganale indiretto non:

1) abbia invocato l’esenzione di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM, oppure

2) abbia indicato che una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956 è pendente per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM;

  1. d) il codice NC a otto cifre delle merci dichiarate elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956;
  2. e) la quantità delle merci;
  3. f) il paese di origine [origine non preferenziale o made in];
  4. g) la data della dichiarazione doganale;
  5. h) il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate”.

e autorità doganali comunicano le informazioni richieste dalla Commissione o dalle

Le autorità competenti entro la fine del mese successivo a tale richiesta al registro CBAM o con mezzi di comunicazione alternativi.

Insieme al regolamento di esecuzione (ue) 2025/2619 della commissione del 16 dicembre 2025 sono stati pubblicati:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 per quanto riguarda il registro CBAM;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire.