A quali dati doganali prestare attenzione per il CBAM: cosa interessa alla UE. Ultime novità normative.

Il regolamento di esecuzione (ue) 2025/2619 della commissione del 16 dicembre 2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 reca le modalità operative di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità doganali.
Specifica che le autorità doganali nazionali devono comunicare:
“a) il numero EORI;
- b) in assenza di numero EORI, la forma di identificazione dell’importatore, dichiarata a norma dell’articolo 6,paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- c) il numero di conto CBAM dell’importatore o del rappresentante doganale indiretto, a meno che l’importatore o il rappresentante doganale indiretto non:
1) abbia invocato l’esenzione di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956 per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM, oppure
2) abbia indicato che una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956 è pendente per giustificare la mancata dichiarazione di un numero di conto CBAM;
- d) il codice NC a otto cifre delle merci dichiarate elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956;
- e) la quantità delle merci;
- f) il paese di origine [origine non preferenziale o made in];
- g) la data della dichiarazione doganale;
- h) il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate”.
e autorità doganali comunicano le informazioni richieste dalla Commissione o dalle
Le autorità competenti entro la fine del mese successivo a tale richiesta al registro CBAM o con mezzi di comunicazione alternativi.
Insieme al regolamento di esecuzione (ue) 2025/2619 della commissione del 16 dicembre 2025 sono stati pubblicati: