Accise, energia elettrica ed allaccio abusivo: responsabilità del titolare dell’utenza
L’ordinanza della quinta sezione della Corte di Cassazione n. 22658 del 5 agosto 2025 in materia di responsabilità d’imposta, accise e allaccio abusivo alla rete elettrica ha elaborato il seguente principio di diritto: “In caso alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell’energia elettrica (nella specie, mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore), è sanzionabile, ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (testo unico accise), la condotta del titolare dell’utenza rifornita nel caso di inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell’utenza di cui egli è intestatario”.
Aggiungono gli Ermellini che la responsabilità in parola sussiste indipendentemente dall’accertamento di chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo, come pure dalla presenza di uno o più contratti di locazione-conduzione dell’immobile rifornito, in forza degli obblighi di custodia e vigilanza del titolare dell’utenza nei confronti del conduttore, circa il regolare utilizzo dell’utenza elettrica a lei intestata ai fini del pagamento dell’energia e dell’imposta.
In materia di accise sull’energia elettrica, secondo l’articolo 53 del Testo unico delle accise (TUA), indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00 i soggetti che: 1) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; 2) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; 3) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli artt. 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’art. 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’art. 58, commi 3 e 4; 4) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’art. 53, comma 4; 5) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle loro attribuzioni
Il quadro normativo viene poi integrato dall’articolo 59 TUA per cui al secondo comma è prevista l’applicazione della medesima sanzione anche l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.
Al terzo comma la suddetta norma estende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.
Alla luce della recente riforma del quadro normativo delle accise è interessante questa pronuncia per la gestione e per la redazione delle linee guide del SOAC e soprattutto per valutare, nel futuro, la diligenza e l’affidabilità del soggetto accreditato.
Parimenti, il principio di diritto in esame costituisce un criterio rilevante per la redazione sicura di contratti di locazione.