Decreto legislativo n.43 del 2025: novità su accise per il gas naturale. Una breve ricostruzione

Si riportando alcune considerazioni in materia di accisa con riferimento al gas naturale alla luce del decreto legislativo n.43 del 2025.
GAS NATURALE
Il gas naturale, come indicato dall’articolo 26 TUA (Testo unico delle accise) è uno dei prodotti sottoposti ad accisa. Può essere destinato alla combustione per usi domestici, combustione per usi non domestici, per l’autotrazione.
Da un punto di vista merceologico, il gas naturale viene classificato con le voci di nomenclatura combinata 27 11 11 00 e 27 11 21 00, inoltre, secondo il secondo comma dell’articolo 26 TUA “si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi”.
E’ interessante segnalare che il terzo comma della predetta norma stabilisce che, per ragioni di fiscalità ambientale, “ non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose […] originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce”.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sono dotati diritto di rivalsa sui consumatori finali e possono essere così raggruppati:
- fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività. Vale la pena specificare che si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai
- acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi.
- Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
- acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi;
- estraggono gas naturale nel territorio dello Stato”
Si deve poi menzionare, come soggetti passivi eventuali, i gestori di gasdotti nazionali che possono divenire soggetti passivi se lo richiedono ed esclusivamente per il gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
ESIGIBILITA’ IMPOSTA- USO DOMESTICO, NON DOMESTICO, PROMISQUO
L’accisa sul gas naturale è esigibile quanto viene fornito al consumatore finale oppure, per il gas naturale oppure al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
E’ opportuno ora considerare la nuova definizione di “uso domestico” del gas naturale per cui bisogna intendere quello destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Comprende anche l’uso del gas naturale destinato:
- alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende
dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
- alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
- al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
- Sono considerati usi non domestici:
- gli impieghi del gas naturale diversi da quelli indicati
- nell’ambito della produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
Costituisce, invece, uso promiscuo l’impiego contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, eccetto per l’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto passivo d’imposta, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.