Accise sul gas naturale e decreto legislativo 43 del 2025. Considerazioni su dichiarazione semestrale e licenza d’esercizio

I soggetti passivi dell’accisa sul gas per esercitare la propria attività che genera un debito d’accisa per la fornitura e consumo di gas devono richiedere, preventivamente, una licenza (autorizzazione) per il deposito fiscale e versare, secondo l’articolo 26 bis del decreto legislativo 43 del 2025, una cauzione sul pagamento sull’accisa calcolata in misura pari al “pari
al 15 per cento dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso”.
L’autorizzazione è revocata o rifiutata nelle seguenti ipotesi:
- a) per soggetti che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
- b) per soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.
Ai fini dell’accertamento del debito d’imposta, secondo l’articolo 26 ter del decreto legislativo n.43 del 2025, i soggetti passivi devono comunicare sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
La dichiarazione semestrale deve essere inviata esclusivamente in forma telematica entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno.
Per quanto riguarda le accise su gas naturale e il vettoriamento, estrazione, distribuzione, rigassificazione si riporta quanto segue.
I soggetti che esercitano attività di vettoriamento, estrazione, distribuzione, rigassificazione di gas naturale, secondo l’articolo 26 quater del decreto legislativo n.43 del 2025, devono dare comunicazione dell’avvio dell’attività all’Agenzia delle dogane e monopoli.
Inoltre, tali soggetti devono:
- presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
- rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato;
- comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.