accise e imposte di consumo,  compliance e AEO

La responsabilità amministrativa da reato e il ruolo del Modello 231 nella compliance doganale e delle accise

La responsabilità amministrativa da reato è un importante elemento per un’adeguata gestione della compliance doganale, si integra con l’AEO e rafforza l’applicazione della normativa sulle accise (SOAC).

Ha come fonte principale i decreto legislativo 231/2001 e indica l’adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) come misura per prevenire i reati presupposto e, ricorrendone le condizioni previste dagli artt. 6 e 7, per beneficiare dell’esimente dalla responsabilità; però, come evidenziato dalla Corte di Cassazione Sezione Penale n. 34744 del 7 luglio 2026, l’assenza di tale documento, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non possono essere considerati ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Tali circostanze possono rappresentare indici di una possibile colpa di organizzazione, ma quest’ultima deve essere specificamente accertata e provata dall’accusa. In altre parole, la responsabilità dell’ente può derivare da un’automatica trasposizione della responsabilità individuale, ma richiede l’individuazione di precisi elementi che colleghino teleologicamente la condotta della persona fisica all’interesse o al vantaggio dell’ente e che consentano di accertare una specifica colpa di organizzazione.

In termini generali, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, occorre verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

La relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”).

In generale, è importante ricordare che i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti e cioè l’interesse e il vantaggio devono essere valutati con riferimento alla condotta e non dell’evento. Si tratta di criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all’«interesse» o al «vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento.

La colpa di organizzazione.

L’ente risponde per fatto proprio quando sia dimostrato che non ha predisposto un sistema di prevenzione e controllo adeguato a evitare la commissione di reati della stessa tipologia di quello concretamente realizzato. Come precisato dalla Cassazione (Sez. IV, n. 21704 del 28 marzo 2023, Rv. 284641-01), è proprio l’accertamento di una carenza organizzativa rilevante a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.La colpa di organizzazione non può, pertanto, essere desunta automaticamente dalla sola commissione del reato presupposto o dalla mancata adozione del Modello 231: deve essere oggetto di uno specifico accertamento, mentre l’ente può dimostrare l’adeguatezza del proprio assetto organizzativo e l’assenza di profili di rimproverabilità.

La commissione di un reato presupposto.

È necessario che sia stato commesso un reato compreso nel catalogo dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. 231/2001, da parte di un soggetto riconducibile all’organizzazione dell’ente.

Il nesso causale tra la carenza organizzativa e la commissione del reato presupposto.

Deve essere accertato il collegamento tra la specifica carenza organizzativa e la realizzazione del reato, verificando in che misura l’assenza o l’inadeguatezza delle misure preventive abbia contribuito alla sua commissione (Cass., Sez. IV, n. 18413 del 15 febbraio 2022 ).

È possibile individuare un parallelismo tra la colpa della persona fisica e quella della persona giuridica. La cosiddetta colpa di organizzazione svolge, infatti, una funzione analoga a quella della colpa nel reato commesso dalla persona fisica: costituisce un elemento essenziale dell’illecito dell’ente e si sostanzia nella violazione rimproverabile di regole cautelari che avrebbero dovuto orientare l’organizzazione e l’attività aziendale.

In quest’ottica è necessario verificare se l’ente abbia omesso di predisporre un insieme di misure preventive e organizzative idonee a impedire la commissione di reati della tipologia di quello concretamente realizzato; in particolare, la deficienza organizzativa, pertanto, non può essere semplicemente presunto dalla commissione del reato, ma deve essere individuato e dimostrato attraverso l’analisi delle concrete modalità organizzative e operative dell’ente.

Le implicazioni per la compliance doganale e delle accise

I principi affermati dalla giurisprudenza assumono particolare rilevanza nell’ambito della compliance doganale e della gestione delle accise.

In questi settori, infatti, l’adozione di un sistema di controllo documentale e procedurale non può essere considerata sufficiente, di per sé, a garantire l’effettiva prevenzione dei rischi di illecito.

È necessario che il sistema organizzativo aziendale sia concretamente strutturato per individuare, valutare e gestire i rischi connessi alle operazioni doganali e fiscali, attraverso procedure operative, responsabilità chiaramente attribuite, controlli interni, flussi informativi e attività di monitoraggio.

In tale prospettiva, il Modello 231 dovrebbe essere coordinato con il sistema di compliance doganale, con i presidi previsti per l’autorizzazione AEO e con il sistema di controllo delle accise (SOAC), evitando sovrapposizioni e frammentazioni delle responsabilità.

L’obiettivo non deve essere soltanto quello di disporre di procedure formalmente adeguate, ma di realizzare un’organizzazione effettivamente capace di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Ne consegue che la qualità della compliance aziendale deve essere valutata non soltanto sulla base dell’esistenza di documenti e procedure, ma anche sulla loro effettiva applicazione, sull’adeguatezza dei controlli e sulla capacità dell’organizzazione di individuare e correggere tempestivamente le proprie vulnerabilità. Alla base di queste attività ci sono il costante aggiornamento normativo e il supporto fornito da dipendenti e specialisti del settore e dotati di una forte sensibilità nei confronti degli aspetti societari scaturenti dall’applicazione della normativa doganale.

A Elia G. Giannusa Maggioli 2025 Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale.

A. Elia in Rivista 231: La responsabilità amministrativa dell’ente legata alle operazioni doganali, al commercio internazionale e alle accise: una breve ricostruzione nella prospettiva della riforma