accise e imposte di consumo

Privilegio accise: no segnalazione separata in fattura no riconoscimento del privilegio.

Il  riconoscimento del privilegio per l’importo corrispondente all’ammontare dell’accisa dipende dalla circostanza che lo stesso sia stato evidenziato in maniera separata all’interno della fattura di cessione.

Infatti, articolo 16, comma 3, d. lgs. 504/1995 prevede che “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione”.

La Corte di Cassazione Sez I con ordinanza n.2831 del 5 febbraio 2025, confermando il proprio indirizzo consolidato, riporta quanto segue: “ con riferimento dell’art. 16 comma 3° d.lgs n. 504/1995, che “ La norma, nel suo inequivocabile contenuto letterale, ricollega espressamente il riconoscimento del privilegio per l’importo corrispondente all’ammontare dell’accisa al fatto che lo stesso sia stato evidenziato in maniera separata all’interno della fattura di cessione. Non è quindi possibile dubitare che una simile indicazione – espressa, interna alla fattura e separata dalle ulteriori voci – sia condizione per il riconoscimento del privilegio, come il collegio di merito ha correttamente ritenuto, a nulla rilevando la possibilità di giungere a un computo dell’accisa attraverso l’utilizzo di altre indicazioni presenti in fattura […]. Il profilo di critica volto a sostenere che, in realtà, le fatture contenessero una specifica indicazione dell’importo delle accise, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, risulta inammissibile, perché l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.”.