Circular economy, sottoprodotto e dogana
Il sottoprodotto o materia prima secondaria rappresenta un importante fattore per promuovere l’economia circolare poiché, diversamente dal rifiuto, viene impiegato riutilizzato per nuovi cicli produttivi.
Quindi, la fine di una produzione, con il sottoprodotto, rappresenta l’inizio di un’altra consentendo risparmi e riduzione di sostanze inquinanti.
Però, come sottolineato dal Consiglio di Stato, per evitare che le autorità doganali considerino i sottoprodotti come rifiuti è necessario poter dimostrare nel modo più completo possibile che i beni da esportare sono finalizzati ad un’altra produzione; dichiarazioni, contratti, schede tecniche e scritture contabili o commerciali possono aiutare l’operatore economico.
Infatti, le autorità competenti come quella doganale, in caso di export o import, devono valutare tutti gli elementi necessari per comprendere se il bene da analizzare sia un rifiuto oppure un sottoprodotto; in particolare, per considerare lo scarto o lo sfrido di un processo produttivo non è sufficiente il “sospetto” che sia un rifiuto poiché tale giudizio si dovrebbe basare sulla complessità dei contratti, delle schede tecniche e di altri elementi legati all’operazione doganale di import o export.
Queste considerazioni sono ancora più importanti se l’operatore economico è un soggetto AEO quindi dotato di particolare affidabilità nella gestione di tutte le tematiche inerenti la trade compilance.
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Solo per approfondimento, è interessante la sentenza della settima sezione del Consiglio di Stato n. 01336/2022 emessa l’8 febbraio 2022 per cui:
- 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta la norma base in materia di sottoprodotto;
- La circolare del Ministero dell’Ambiente 30.5.2017, n. 7619, esplicativa ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, che per un verso ha cura di precisare come “…ogni soggetto che interviene lungo la filiera sia tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo” (par. 4), per altro verso come “la certezza dell’utilizzo possa venire dimostrata tramite indici rivelatori che – soprattutto in concorso tra loro – siano in grado rendere affidabile una valutazione prognostica circa il prodursi di un evento futuro, consistente nel successivo utilizzo” (par. 6.3)…”;
- Nella scheda tecnica dovrebbe indicare tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.