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Addizionale sull’energia elettrica, commissione tributaria e natura dell’imposta

La Corte di Cassazione con la propria ordinanza emessa a sezioni unite (SS.UU) n.16984 del   24 maggio 2022 ci permette di effettuare alcune considerazioni sulla natura dell’addizionale dell’imposta di consumo sull’energia elettrica e sul diritto al rimborso quando si verificano le condizioni richieste.

Nel rapporto tra l’Agenzia delle dogane e produttore d’energia elettrica, per eventuali controversie, rimane il giudice tributario che, in altri termini, si occupa anche di addizionali sull’energia elettrica.

In primo luogo, imposta addizionale dell’imposta di consumo sull’energia elettrica è un’entrata tributaria e non patrimoniale (extra tributaria); l’ordinanza in esame afferma, infatti, quanto segue: “…l’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica come entrata patrimoniale, quest’ultima costituendo invece un’entrata tributaria, posto che la stessa legge istitutiva dell’addizionale qualifica come “imposta” il prelievo in questione e la giurisprudenza, con conforme valutazione, ne aveva affermato la natura di imposta…”. In altre parole, l’addizionale risponde ai criteri da noi indicati in “Cos’è un tributo? La Corte Costituzionale ci aiuta” (31 maggio 2022 www.doganasostenibile.it) per cui:

–  la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;

–    la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;

–     le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.

La Cassazione ricorda che ai fini della individuazione della giurisdizione del giudice tributario, rileva contenuto dispositivo di cui all’art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua “…appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché́ le sovrimposte e le addizionali…”.

Aggiunge che: “…in piena sintonia con la ricostruzione sopra esposta del giudice costituzionale, hanno più volte delineato i tratti identificativi di ciò che va qualificato come tributo, e precisamente: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un’ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., S.U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria); d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore (tra le varie, cfr. Cass. S.U., n. 13431/2014, Cass. S.U., n. 21950/2015, Cass. S.U., n. 27074/2016 e Cass., S.U. n. 1182/2020)…”

La generazione d’energia allo scopo di fornitura al cliente finale produce due rapporti giuridici:

  • il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco al pagamento dell’accisa; la competenza è del giudice tributario
  • il secondo (estraneo rispetto al modulo tributario) si sviluppa tra fornitore e consumatore, sul quale ultimo il primo ribalta il costo dell’accisa; la competenza è riservata alla giurisdizione ordinaria (Cass.S.U., n.1837/2016 e n.1838/2016; Cass. S.U., n.33687/2018).

 

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