Comunità energetiche rinnovabili, fiscalità ed incentivi
Le comunità energetiche rinnovabili possono essere definite come delle associazioni tra cittadini, esercenti attività commerciali, enti locali o imprese che stabiliscono di dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas). Sono definite dal numero 16) dell’articolo 2 della direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 come un soggetto giuridico che “…a), conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari…”.
Richiedono il coinvolgimento di: GSE SpA per l’ottenimento degli incentivi; Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli per la gestione degli adempimenti accise (vidimazione dei registri di produzione, dichiarazione consumo e produzione, pagamento del diritto di licenza); gestore trasmissione; ARERA e vari enti locali.
E’ interessante aggiungere che è compito degli stati membri, secondo l’articolo 22 della medesima direttiva, assicurare che “… i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o professionale principale…”.
Alle comunità di energia rinnovabile, in virtù del secondo comma di questa disposizione normativa, è riconosciuto alle comunità energetiche rinnovabili il diritto a:
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
b) scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/ consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
c) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.
d) a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti.