AEO, made in e tutela di marchi, brevetti e proprietà intellettuale in dogana
L’internazionalizzazione delle PMI passa anche da un’adeguata tutela del made in dei propri prodotti e dei marchi con cui questi prodotti competono all’estero. L’autorizzazione AEO, soprattutto in caso di mutuo riconoscimento, semplifica le procedure in dogana di tutela di marchi e proprietà intellettuale ma richiede un’elevata osservanza della normativa doganale che annovera anche la difesa del made in e dei marchi. La fallace indicazione e la falsa indicazione del made in sono due importanti sanzioni penali che devono essere evitate dalla PMI soprattutto se AEO.
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di tutela in dogana è disciplinata dal regolamento 608/2013 e prevede i seguenti casi a) merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione; b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione; c) merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
Per diritti di proprietà intellettuale si intende:
a) un marchio;
b) un disegno o modello;
c) un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
d) un’indicazione geografica;
e) un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione.