L’esportatore autorizzato A.TR: un strumento per godere i vantaggi dell’unione doganale con la Turchia

Uno dei principali partner dell’Unione europea è sicuramente la Turchia con cui forma un’unione doganale che, pur offrendo dei vantaggi agli operatori economici di qualunque dimensione siano essi turchi o europei, rende indispensabile, come strumento per semplificare l’operatività, l’adozione dello status di esportatore autorizzato A.TR. Valutiamo, di seguito, il contesto legislativo e gli aspetti di maggiore interesse e novità.
In primo luogo, bisogna chiedersi cos’è un’unione doganale? E’ un accordo di diritto internazionale tra due o più territori doganali (Unione europea e Turchia) per cui le merci trasportate in modo diretto sono importate e immesse in libera pratica senza il pagamento del dazio a condizione che siano scortate dal certificato AT.R.
Il quadro normativo di riferimento è costituito:
- dalla decisione n. 1/95 (c.d. decisione di base) del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, concernente l’attuazione della fase finale dell’Unione doganale tra Unione Europea e Turchia, prevista dall’ accordo di associazione del 12 settembre 1963;
- la decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006.
Gli aspetti di maggiore interesse sono
- R che rappresenta il certificato di circolazione attraverso cui la merce, a cui si riferisce, è in posizione di libera pratica nell’ambito dell’Unione doganale UE- Turchia. Consente l’abolizione dei dazi all’interno dell’unione doganale a prescindere dell’origine della merce. Fanno eccezione i prodotti agricoli di base e quelli carbo – siderurgici
- L’esportatore Autorizzato A.TR è uno status in virtù del quale può procedere alla pre-autenticazione dei certificati AT.R. Al riguardo, la circolare di ADM del 16 giugno 2026 del 15/D, fornisce dettagli sulla procedura semplificata di rilascio del certificato di circolazione A.TR. Indica che l’operatore economico interessato deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 1) effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR; 2) offre tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci; 3) il richiedente deve essere qualificato come esportatore
Come si ottiene lo status di esportatore autorizzato A.TR?
Come indicato dalla circolare di ADM del 16 giugno 2026 del 15/D, il richiedente deve presentare la domanda finalizzata all’ottenimento dello “status di esportatore autorizzato A.TR.”, redatta secondo il modello indicato dall’Agenzia delle dogane e monopoli e debitamente sottoscritta.
La domanda deve indicare: a) l’ufficio responsabile della pre-autenticazione dei certificati (art. 11 par. 4 lett. a); b) le modalità con le quali l’esportatore autorizzato deve giustificare l’utilizzo dei certificati; c) l’autorità responsabile dello svolgimento del successivo controllo.
Per contro, l’autorità doganale deve pronunciarsi in 120 giorni, individua, a sua discrezione, le modalità semplificate di rilascio del certificato di circolazione A.TR scegliendo una delle seguenti opzioni:
- l’impronta del timbro dell’ufficio doganale competente dello Stato di esportazione (Ufficio ADM) e la firma, manoscritta o non manoscritta, di un funzionario dell’ufficio. In tale ipotesi, l’autorità doganale ha, quindi, autorizzato l’Esportatore alla “pre-autenticazione”;
- l’impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
L’autorità doganale può ritirare in qualsiasi momento l’autorizzazione e deve numerare il provvedimento con un codice alfanumerico così composto:
– IT
– ATR
– Numero progressivo (tre cifre) es. se è il primo provvedimento rilasciato dovrà riportare 001, il secondo 002, e così via. La numerazione progressiva è annuale: pertanto, dovrà ripartire sempre da 001 all’inizio di ogni nuovo anno.
– Sigla identificativa dell’Ufficio ADM che rilascia il provvedimento (tre caratteri alfanumerici);
– Anno (ultime due cifre);
Infine la circolare in commento segnala che sono da intendersi superate le precedenti disposizioni in materia: circolare 11/D, prot. 39851/RU del 28.04.2010, circolare 42/202 prot. 379836/RU del 28.10.2020, nota prot. 12613/RU del 22.05.2020, determinazione direttoriale prot. 23641/RU del 21.01.2021, circolare n. 2/2021, prot.17654/RU del 15.01.2021, circolare n. 12/2022, prot. 138509/RU del 29.03.2022.