Ravvedimento, dogana e compliance: breve descrizione del documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”

Il documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso” di Viviana Capozzi per Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 1 dicembre 2025 affronta le principali novità in materia di ravvedimento operoso (active repetance).
Affronta, in primo luogo, le “Le modifiche apportate al ravvedimento operoso” segnalando che l’articolo 20, comma 1, lett. c), n. 2) della legge n. 111 del 2023 ha delegato il governo ad assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni tributarie, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni, coerente con i principi indicati dalla medesima legge delega per la riforma del sistema sanzionatorio tributario.
La nuova versione del ravvedimento operoso prevede le seguenti ipotesi:
- Violazione: Omesso versamento di un tributo o di un acconto;
Termine: 30 giorni
Riduzione sanzioni: 1/10;
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributi;
Termine: Regolarizzazione nei 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione o, se non prevista, nei 90 giorni dalla violazione;
Riduzione sanzioni: 1/9;
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo;
Termine: Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o entro un anno, se non prevista periodica dichiarazione;
Riduzione sanzioni:1/8
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo;
Tributo: Regolarizzazione entro il termine presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, o entro due anni dalla violazione
Riduzione sanzioni: 1/7;
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo;
Tributo: Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1/6 art. 13 comma 1 lett. b-ter) successivo, o oltre due anni dalla violazione
Riduzione sanzioni: 1/6;
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo;
Tributo: Regolarizzazione dopo constatazione della violazione;
Riduzione sanzioni: 1/5;
- Violazione: Tutte le violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo;
Tributo: Regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema di atto, relativo ad una violazione constatata, ma in assenza di accertamento con adesione
Riduzione sanzioni: 1/4.
- Violazione: Omessa presentazione della dichiarazione
Tributo: Dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
Riduzione delle sanzioni: 1/10.
Il ravvedimento operoso sia per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate sia per gli altri di competenza dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) si può applicare a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
| Momento del ravvedimento | Sanzione edittale (Valore in percentuale dell’importo non versato) | Riduzione da ravvedimento | |
| entro i primi 14 giorni | 0,833%1 x numero giorni di ritardo (1-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali; Valore esatto=1/15×12,5%) | 1/10 | |
| dal 15° al 30° giorno | 12,5% | 1/10 | |
| dal 31° al 90° giorno | 12,5% | 1/9 | |
| Dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; | 25% | 1/8 | |
| Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa ovvero quando non è prevista dichiarazione oltre un anno dall’omissione o dall’errore. | 25% | 1/7 |
Inoltre, il documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso” analizza il tema del cumulo giuridico regolato dall’articolo 12 del decreto legislativo 472 del 1997 i cui cardini sono:
Cumulo giuridico per violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024
- Concorso (formale) eterogeneo: in virtù dell’articolo 12 comma 1 si ha quando una sola azione od omissione con la quale si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (eccetto le violazioni concernenti versamenti e compensazioni). La sanzione viene determinata nel seguente modo: la sanzione per la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio. Se le violazioni rilevano per più tributi, l’aumento si applica sulla sanzione più grave aumentata di 1/5;
- Concorso (formale materiale) omogeneo: una o più azioni od omissioni con le quali si commettono diverse violazioni (sia formali che sostanziali) della medesima disposizione (eccetto le violazioni concernenti versamenti e compensazioni). La sanzione viene determinata nel seguente modo: la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio. Se le violazioni rilevano per più tributi, l’aumento si applica sulla sanzione più grave aumentata di 1/5.
- Progressione (o continuazione): Anche in tempi diversi (ma unico periodo d’imposta), ma in progressione o con la medesima risoluzione, più violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (eccetto le violazioni concernenti versamenti compensazioni). Secondo l’articolo 12 comma 2 la sanzione viene determinata considerando la sanzione per la violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio. Se le violazioni rilevano per più tributi, l’aumento si applica sulla sanzione più grave aumentata di 1/5.
- Continuazione pluriennale (Violazioni commesse in periodi d’imposta diversi): il comma quinto dell’articolo 12 consente di aumentare da 1/4 al doppio si applica alla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni rilevano per più tributi, l’aumento si applica sulla sanzione più grave aumentata di 1/5